AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.257
Data decisione, Autorità: 19.10.2009, PRPEN
Titolo: Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo
Incarto n. 10.2009.257 DA 1599/2009
Bellinzona 19 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 21 dicembre 2008;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;;
perseguito con decreto d’accusa n. 599/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 36 CPS).
Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne proroga il periodo di prova di un anno (cpv. 2).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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