AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2008.65
Data decisione, Autorità: 08.01.2010, TRAM
Titolo: Richiesta, in sede di ricorso contro un piano regolatore, di includere l'area boschiva in zona edificabile
Incarto n. 90.2008.65
Lugano 8 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di
RI 1
contro
la risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Bissone;
viste le risposte:
30 gennaio 2009 del comune di Bissone,
22 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente è proprietario del mapp. __________ di Bissone. Il fondo, di complessivi mq 759, è ubicato in località __________.
B. a. Nella seduta del 18 settembre 2006 il consiglio comunale di Bissone ha adottato la revisione del piano regolatore. La maggior parte del fondo (mq 566 giusta il registro fondiario) è stata attribuita all'area boschiva, mentre che la residua porzione (mq 193) è stata assegnata alla zona residenziale semi-intensiva collinare (R3).
b. Con ricorso 14 novembre 2006RI 1 insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro questa deliberazione, chiedendo di estendere la zona edificabile all'intera particella.
c. Con risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) il Consiglio di Stato ha approvato il piano ed ha dichiarato irricevibile il ricorso (cfr. ris. impugnata, pag. 32). Esso ha ricordato che eventuali contestazioni in merito all'estensione del bosco dovevano essere sollevate nella procedura di accertamento appositamente prevista a questo scopo, conclusa con la risoluzione governativa 15 dicembre 1998 (n. 5852). Inoltre che non sussistevano dei motivi per procedere a dissodamenti in vista delle creazione di nuove superfici edificabili nel comune.
C. Con impugnativa 10 novembre 2008 RI 1insorge dinanzi al Tribunale contro la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti, che sviluppa ulteriormente, già sottoposti al giudizio di quest'autorità. L'insorgente elenca una serie di casi concernenti vari comuni, in cui, a suo giudizio, si è proceduto a dissodamenti a scopo edilizio. Sostiene inoltre di non essere stato informato della procedura di accertamento del bosco e di non avere pertanto potuto contestarla.
D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Bissone, in rappresentanza del comune, chiedono che il ricorso venga respinto. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
3.2. Si considera invece foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo, del 29 giugno 1988, pubblicato in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l'art. 12 LFo è ossequiato quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale - che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, aaa con rinvii).
3.3. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione dev'essere preliminarmente eseguito un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco.
4.4.1. Nel caso in esame la procedura di accertamento del limite del bosco a confine con l'area edificabile del comune di Bissone è stata esperita ed è stata conclusa con la relativa decisione governativa di accertamento 15 dicembre 1998 (n. 5852), a tenore della pertinente legislazione forestale. Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore riprendono, di conseguenza, il bosco ed il suo limite, vincolante per la pianificazione del territorio edificabile, in corrispondenza dei fondi interessati, quindi anche per quanto concerne il mapp. __________, di proprietà dell'insorgente. La domanda di quest'ultimo di ampliare la zona fabbricabile a discapito della foresta si appalesa, pertanto, d'acchito inammissibile. Invano il ricorrente si duole del fatto di non essere stato messo al corrente dello svolgimento della procedura di accertamento forestale. A prescindere dall'esito di una eventuale contestazione, va detto che questa procedura, che interessa numerosi proprietari, prevede la sola pubblicazione degli atti, come accade per gli strumenti della pianificazione del territorio (cfr. attualmente l'art. 5 del regolamento della legge cantonale sulle foreste, del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 8.4.1.1.1). È quanto si è avverato nel caso in oggetto, in cui gli atti della procedura di accertamento del limite del bosco a confine con l'area edificabile di Bissone sono stati pubblicati tra il 12 gennaio e l'11 febbraio 1998 presso la locale cancelleria comunale e la relativa pubblicazione è stata annunciata all'albo comunale e sul foglio ufficiale n. 104 del 30 dicembre 1997 (FU 1997, 8926).
4.2. Ciò premesso, il gravame potrebbe essere accolto solo in presenza di un permesso di dissodamento dell'area boschiva che ricopre il mapp. __________, esatto dall'art. 12 LFo. Ora, a prescindere dal fatto che, in concreto, una domanda in tal senso non è formalmente mai stata introdotta da chicchessia e che, di conseguenza, non è stato nemmeno effettuato il coordinamento con la procedura pianificatoria, il ricorrente non dimostra minimamente, ma nemmeno sostiene, che nel suo caso siano adempiuti i severi requisiti posti dall'art. 5 cpv. 2 LFo - ma in particolare siano dati i "gravi motivi preponderanti rispetto alla conservazione della foresta"
4.3. Sulla scorta di queste considerazioni, un'attribuzione integrale del fondo del ricorrente alla zona fabbricabile dev'essere, per finire, esclusa.
Il ricorso dev'essere dunque respinto.
La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 15, 18 LPT, 24 segg. LALPT, 2, 5, 10-13 LFo, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia
2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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