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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.192
Data decisione, Autorità:
25.08.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggio in luogo in cui è segnalato il "divieto di parcheggio"
Incarto
n.
30.2008.192
21609/808
Bellinzona
25
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da
contro
la decisione
22 agosto 2008 n. 21609/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 22 agosto
2008 la CRTE 1 ha inflitto a __________ e per essa a RI 1 una multa di fr. 40.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver “posteggiato
il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”
il 4 aprile 2008 a __________;
che il ricorrente non contesta
l’infrazione, ma chiede di poter pagare la multa scevra di tasse e spese,
sostenendo di non aver avuto la possibilità di prendere posizione o di versare
l’importo di fr. 40.-, in difetto di segnalazioni da parte di collaboratori e
non avendo neppure trovato un avviso di contravvenzione sul parabrezza
dell’auto nel mese di aprile;
che l’autorità di prima
istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si astiene dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
che in effetti nulla induce a
ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della
procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di
conseguenza essere accolto;
per questi motivi visti gli 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1, è inflitta una multa
di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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