AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.61
Data decisione, Autorità: 25.06.2009, PRPEN
Titolo: Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"
Incarto n. 30.2008.61 6408/807
Bellinzona 25 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 marzo 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 7 marzo 2008 n. 6408/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 marzo 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.
Fatti accertati il 25 ottobre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia comunale di __________.
Egli mette poi in dubbio l’accertamento degli agenti, osservando:
“non posso sapere cosa abbiano visto i vigili, mi chiedo solo come si possa affermare quanto asserito, se:
· ad una velocità consentita di 50 Km/h ci si sposta di ben 14 m/s (col riflesso sul parabrezza, dato che stavo circolando in direzione sud). Dato anche il tempo di reazione a qualsiasi fatto mi sembra molto arduo poter affermare con assoluta certezza che avessi in mano un telefono mobile
· nello stesso tempo osservano con precisione quanto detto e contemporaneamente leggono il numero di targa (quindi uno non può onestamente essere il testimone dell’altro!).
(cfr. ricorso punto 4)
“il giorno in questione di pattuglia auto unitamente al collega Agt __________, transitando su detta via notavamo il conducente in questione circolare a bordo del veicolo marca __________ targato TI __________. Lo stesso stava utilizzando vistosamente l’apparecchio cellulare senza il dispositivo mani libere”.
Queste indicazioni avrebbero potuto essere confrontate con le affermazioni dell’insorgente e avrebbero eventualmente permesso di raggiungere il convincimento che egli stesse utilizzando il cellulare senza far capo all’impianto di cui è dotata la sua automobile. Circostanza che appare comunque perlomeno strana se si tiene conto del tipo di dispositivo in dotazione.
Di conseguenza, nel dubbio, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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