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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.374
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata;
Incarto
n.
30.2007.374
31634/809
Bellinzona
3
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2007 presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 31634/809 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che la CRTE 1, con decisione
30 novembre 2007, ha inflitto a RI 1 (all’epoca dei fatti __________) una multa
di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr.
20.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è
segnalato il divieto di fermata, il 17 giugno 2007 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19
cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr;
che con uno scritto datato 5
dicembre 2007 la sorella della multata, __________, si aggrava dinnanzi a
questo giudice, affermando, tra l’altro, di essere stata lei a guidare la
vettura intestata alla sorella nelle circostanze di tempo e di luogo
dell’infrazione;
che in applicazione dei
principi del diritto penale, così come per costante dottrina e giurisprudenza,
la sanzione prevista per la violazione di una norma penale può essere inflitta
unicamente alla persona che ha commesso tale infrazione;
che in concreto, sulla scorta
delle affermazioni della sorella della multata, risulta pacifico che quest’ultima
non può aver commesso l’infrazione, per cui occorre proscioglierla
dall’addebito mossole;
che di conseguenza la
decisione deve essere annullata e l’incarto ritrasmesso all’autorità di prime
cure, affinché abbia a predisporre la riassunzione del procedimento
contravvenzionale nei confronti della signora __________;
che visto l’esito del gravame
non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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