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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.96
Data decisione, Autorità:
12.08.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";
Incarto
n.
30.2008.96
10175/810
Bellinzona
12
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 aprile 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
11 aprile 2008 n. 10175/810 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 maggio 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 11 aprile
2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la seguente infrazione
accertata il 6 dicembre 2007 a __________:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’
”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1
OSStr;
che la decisione di fonda sul
rapporto di contravvenzione 16 gennaio 2008 della Polizia comunale di __________,
stilato in difetto di pagamento dell’infrazione in procedura disciplinare;
che questo rapporto è stato
poi trasmesso alla CRTE 1 unitamente alle osservazioni 17 dicembre 2007 dell’insorgente
(inoltrate durante la procedura disciplinare e messe agli atti) e alle
contro-osservazioni 19 febbraio 2008 dell’agente accertatore;
che le contro-osservazioni
sono state intimate il 3 marzo 2008 alla ricorrente con un termine di 10 giorni
per inoltrare eventuali osservazioni;
che nelle osservazioni 14
marzo 2008 l’insorgente ha fra le altre cose precisato che conducente abituale
del veicolo è il suo compagno (ora coniuge) __________, perché lei stessa non
possiede la licenza di condurre;
che da una verifica eseguita
da questo giudice presso la CRTE 1 risulta effettivamente che __________ non ha
mai conseguito il permesso di condurre;
che di conseguenza non può
essere l’autrice dell’infrazione accertata dalla Polizia di __________ e
rimproveratale dall’autorità di prime cure;
che il ricorso deve pertanto
essere accolto e la decisione impugnata annullata;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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