AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.395
Data decisione, Autorità: 25.11.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n. 60.2009.395
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.10.2009 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 10.11.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con decisione 1.9.2008 (inc. CRP __________) questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza presentatale, ordinando la completazione delle informazioni preliminari.
Con decisione 11.9.2008 (inc. CRP __________) questa Camera aveva ritenuto prematura la richiesta.
Con nuovo scritto 22/23.10.2009 il pretore chiede nuovamente la trasmissione dell’incarto MP __________: con riferimento allo scritto 19.11.2007 allegato, richiesto è soprattutto il richiamo della documentazione sequestrata a suo tempo presso l’abitazione di __________ del denunciato.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera, osservando che, non essendo ancora stati esperiti gli atti istruttori suggeriti nel precedente giudizio di questa Camera del 1°.9.2008, l’istanza parrebbe prematura. Nel frattempo, in data 29.10.2009, è intervenuto il fallimento della ditta istante in sede civile, di modo che ciò comporta anche la sospensione dei processi civili in base all’art. 207 LEF.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Come da giurisprudenza costante di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Nel presente caso vi è una connessione tra il procedimento civile e quello penale, essendo in gioco le medesime parti. Considerato per un verso che il procedimento è (ritornato) allo stadio delle informazioni preliminari (da completare), considerato per altro verso che l’attrice in sede civile è fallita con conseguente sospensione della causa civile, l’istanza dev’essere giudicata nuovamente quale prematura.
Considerato l’esito, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta in quanto prematura.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster