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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.180
Data decisione, Autorità: 19.11.2009, PRPEN
Titolo: Impedire agli agenti di polizia di effettuare un controllo della circolazione stradale; opporsi ai provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; circolare malgrado il sequestro della licenza di condurre
Incarto n. 10.2009.180 DA 1145/2009
Bellinzona 19 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
detenuto il 4 gennaio 2009
prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, la notte 3/4 gennaio 2009, impedito, con violenza o minaccia, agli agenti della Polizia cantonale che effettuavano un controllo della circolazione stradale, di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni
per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 4 gennaio 2009, a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito, ad un altro esame preliminare o a un esame sanitario completivo ordinato dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo della circolazione stradale;
per avere, a __________, in data 15 gennaio 2009, circolato al volante della vettura Honda Civic targata __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata in data 4 gennaio 2009 e di conseguenza di non essere autorizzato a condurre veicoli a motore a seguito dei fatti descritti al punto 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CPS, 91 a cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1145/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 1’450.-- (millequattrocentocinquanta) corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.--, dedotta 1 aliquota per giorno 1 (uno) di carcere preventivo sofferto; con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 29 (ventinove) (art. 34 e 36 CPS).
Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.-- (75 aliquote di fr. 100.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 5 marzo 2007 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque).
La condanna verrà iscritta a casellario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
1.2. Elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
1.3. Guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Quale deve essere l’eventuale pena?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 7’500.-- decretata nei suoi confronti il 5 marzo 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1 CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.-- (settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1450.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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