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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.376
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. fratello di vittima quale istante
Incarto n.
60.2009.376
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/16.10.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
di un rapporto di polizia relativo al decesso di una persona;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 14/16.10.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
data 29.7.2009 è stato rinvenuto il corpo inanimato di una persona ai piedi della
diga della __________ a __________. L’inchiesta conseguentemente aperta ha
concluso ad un suicidio, di modo che il procedimento è stato chiuso con un
decreto di non luogo a procedere (NLP __________) dell’11.8.2009.
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Con
la presente istanza, il fratello del defunto chiede, per motivi assicurativi,
copia del rapporto di polizia. Il procuratore pubblico, trasmettendo gli atti,
non ha preso posizione.
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L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
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Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore del
fratello del defunto, ritenuti gli stretti legami famigliari esistenti, come
emergono dal rapporto di polizia medesimo.
-
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 7.8.2009 sarà inviata in allegato
alla copia della presente decisione destinata all’istante.
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Date
le tragiche circostanze all’origine della presente istanza, si rinuncia alla
tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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