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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.190
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per mancato pagamento anticipo delle spese
Incarto n.
12.2009.190
Lugano
23 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 23 ottobre 2009 presentato da
AP 1
contro
il decreto di sfratto 12 ottobre 2009 emanato dalla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa promossa nei confronti
dell’appellante da
AO 1
rappr. da RA 1
rappr. dall’ RA
2
richiamata la diffida 27 ottobre 2009 della presidente
di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine
di 15 giorni, scadente il 19 novembre 2009 (scadenza del termine di giacenza
del plico raccomandato il 4 novembre 2009) per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9
del Tribunale d’appello - introiti AGITI - un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo
entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi
dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
23 ottobre 2009 di AP 1 contro il decreto di sfratto 12 ottobre 2009 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud è stralciato dai ruoli per
mancato versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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