AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.6
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.6
Lugano 4 agosto 2003 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2003 di
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione
n. 589100 promossa nei confronti del ricorrente da
(rappr. dall'avv. __________)
viste le osservazioni
– 4 febbraio 2003 di __________
– 11 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. In data 26 novembre 2002 l’UEF di __________ notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza nell’esecuzione n. 589100:
Introito debitore fr. 2’415.–
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1'100.–
locazione fr. 350.–
cassa malati fr. 232.–
Totale fr. 1'682.–
Eccedenza pignorabile fr. 733.–
C. Con ricorso 15 gennaio 2003 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inserite le spese di trasferta, nonché l’importo di fr.777.– a titolo di alimenti. Egli sostiene inoltre che l’UEF di __________ non gli avrebbe calcolato correttamente il premio della cassa malati.
D. Delle osservazioni del creditore e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il riconoscimento di spese di trasferta per il tragitto casa–lavoro e ritorno è in genere subordinato ad una decisione incidentale dell'Ufficio sul genere di trasporto che si può esigere che l'escusso usi. Notoriamente i mezzi di trasporto pubblici hanno un costo chilometrico inferiore a quello dei mezzi di trasporto privati, ma i tempi di percorrenza sono spesso superiori, la raggiungibilità dei punti d'imbarco non è immediata e il tragitto deve essere compiuto con più cambi di mezzo (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.51).Nel caso di specie il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese sostenute per recarsi sul luogo di lavoro, viaggiando in treno in seconda classe. Orbene pur essendo singolare la scelta dell’escusso di risiedere lontano dal luogo di lavoro, la sua richiesta deve essere accolta, essendo tale voce di spesa prevista nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Di conseguenza nel calcolo del minimo di esistenza di __________ deve essere inserito l’importo mensile di fr. 275.–, pari al costo medio di un biglietto a metà prezzo andata e ritorno per una volta alla settimana in seconda classe per la tratta
nel caso di contributi alimentari dipendenti dal diritto di famiglia, l'esistenza di una decisione giudiziaria che fissa l'ammontare e la durata del contributo;
nel caso di contributi volontari o morali, occorre produrre – se esiste – un contratto tra l'escusso e il "creditore" dei contributi, indicare il motivo per cui essi vengono versati e esporre la situazione di fatto in cui vive il "creditore" di tali contributi;
la prova degli avvenuti pagamenti regolari prima dell'esecuzione del pignoramento;
la prova che durante tutta la durata del pignoramento tali contributi continuano ad essere versati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 56/57, n. 186 e seg.). Dalla documentazione prodotto dall’escusso si evince che egli versa mensilmente l’importo di fr. 774 a favore della figlia __________ sulla base della convenzione stipulata in data 19 giugno 1998. Di conseguenza tale importo deve essere inserito nel minimo di esistenza dell’escusso.
Il ricorrente chiede che i premi della cassa malati vengano calcolati sulla base delle tariffe in vigore al momento del pignoramento del reddito, in casu gennaio 2003. Va ricordato in questa sede che l'Ufficio può tenere conto, nel minimo di esistenza, unicamente dei premi versati in virtù della __________ ad esclusione dunque delle prestazioni complementari stipulate secondo la LCA; tale soluzione trova la sua giustificazione nel fatto che il debitore sottoposto a procedure esecutive deve sopportare la privazione di alcune prestazioni eccedenti lo standard minimo, tra le quali quelle proposte dalle casse malati in aggiunta a quanto sono tenute ad offrire per legge (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 56/57, n. 186 e seg.). Nel caso in esame, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dal ricorrente si rileva che il premio mensile secondo la __________ ammonta a fr. 279.–. Tale importo deve quindi figurare nel minimo di esistenza dell’escusso in luogo di quello pari a fr. 232 riconosciuto dall’UEF di Locarno.
Sulle base delle considerazioni precedenti il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:
minimo base fr. 1'100.–
alimenti fr. 774.–
locazione fr. 350.–
trasferte fr. 275.–
cassa malati fr. 279.–
Totale fr. 2778.–
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 15 gennaio 2003 di __________, __________, è accolto.
fr. 1'682.–.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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