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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.100
Data decisione, Autorità: 25.09.2009, PRPEN
Titolo: Gettare un petardo all'interno di un recinto in cui si trovana un cane e due petardi nel prato adiacente tale recinto, allo scopo di farlo smettere di abbaiare
Incarto n. 10.2009.100 DA 389/2009
Bellinzona 25 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità,
per avere, a __________, il __________ ed il __________, gettato un petardo nel recinto del cane di proprietà di CIVI 1 rispettivamente due petardi nel prato adiacente il recinto del cane di proprietà di CIVI 1, allo scopo di fare cessare l’abbaiare del cane;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 6 lett. d LOP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 389/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 settembre 2009, al quale quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, che ammette di avere lanciato dei petardi nella proprietà del querelante, ma non nel recinto del cane. Egli ritiene inapplicabile l’art. 6 lett. d LOP, in quanto non ha fatto uso né di un’arma da fuoco, né di una pietra;
posti a giudizio i seguenti quesiti
È l’accusato autore colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
In caso di risposata affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 6 lett. d LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di atti contro la pubblica incolumità, ex art. 6 lett. d LOP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 389/2009 del 26 gennaio 2009;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 spese di inchiesta
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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