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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.176
Data decisione, Autorità:
21.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.176
Lugano
21 luglio
2003/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sulla segnalazione 11 dicembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Riviera nell’ambito del fallimento decretato nei confronti di
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione 2 giugno 1998 la CEF ordinava all’UEF di Riviera
di procedere al recupero dell’importo di fr. 181'836.20 versato erroneamente ad
un creditore della debitrice __________, in seguito fallita;
che
l’11 dicembre 2002 l’UEF di Riviera, dopo aver ricevuto la decisione 1°
novembre 2001 del Tribunale federale con la quale si concludeva l'iter
processuale, ha comunicato a questa Camera di non procedere ad ulteriori atti
tendenti al recupero della somma in oggetto;
che
sulla base di tale segnalazione la CEF ha aperto un procedimento tendente ad
accertare eventuali violazioni LEF da parte dei funzionari dell’UEF di Riviera;
che
tuttavia tali funzionari, segnatamente l’Ufficiale ed il supplente Ufficiale a
far tempo dal 1° gennaio 2003, a seguito della creazione della Pretura penale e
la conseguente riorganizzazione degli UEF, non rivestono più la qualifica di
organi di esecuzione forzata;
che
di conseguenza, non essendo più sottoposti all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile
unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), nei loro confronti non può
essere presa alcuna misura disciplinare;
che
quindi la presente procedura va stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di
oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. La
procedura di cui alla segnalazione 11 dicembre 2002 dell’UEF di Riviera,
Biasca, è stralciata dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________
Divisione della giustizia,
Bellinzona;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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