AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2008.22
Data decisione, Autorità: 03.11.2009, ICCA
Titolo: Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale, contributi di mantenimento per i figli, disciplina del diritto di visita
Incarto n. 11.2008.22
Lugano, 3 novembre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.72 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 aprile 2006 da
AO 1 (patrocinato da PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 settembre 1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________, il 30 agosto 1997. Il marito, di formazione venditore, lavora a __________ dal 1° gennaio 2006 come autista portavalori per la __________ di __________. La moglie è alle dipendenze della __________ di __________ come segretaria a tempo parziale (70%). I coniugi vivono separati dalla primavera del 2004.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 16 marzo 2004, con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha – tra l'altro – affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato AO 1a versare dal 1° aprile 2004 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio, respingendo il contributo alimentare chiesto dalla moglie. Da lei adita, con sentenza dell'11 agosto 2004 questa Camera ha aumentato il contributo per E__________ a fr. 943.– mensili e quello per S__________ a fr. 877.– mensili, assegni familiari compresi (inc. 11.2004.77).
C. Il 10 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'assistenza giudiziaria e proponendo che in esito allo scioglimento del matrimonio E__________ e S__________ fossero affidati alla madre (riservato il suo diritto di visita), che fosse istituita una curatela educativa in favore dei figli, che fosse ridotto a fr. 625.– mensili il contributo alimentare da lui dovuto a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi), che la moglie fosse condannata a versargli un'indennità (imprecisata) in liquidazione del regime matrimoniale, oltre a consegnargli determinati beni in suo possesso, e che le prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza professionale fossero divise “come di legge”. Nella sua risposta dell'8 giugno 2006 AP 1 ha sollecitato a sua volta – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – lo scioglimento del matrimonio, ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), si è opposta alla nomina di un curatore educativo, ha chiesto contributi indicizzati varianti da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili per ogni figlio, oltre a una partecipazione del 50% alle spese straordinarie per ciascuno di loro, ha preteso una somma di fr. 15 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e ha instato per il vicendevole “trasferimento delle rispettive Casse pensioni”.
D. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 17 ottobre 2006 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine bimestrale di riflessione. Il 18 dicembre 2006 AO 1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al Pretore il giudizio sui punti litigiosi. Invitato a formalizzare gli effetti contesi del divorzio, con memoriale del 5 febbraio 2007 AO 1 ha ribadito le richieste di petizione. AP 1 ha reiterato il 1° febbraio 2007 le domande contenute nel suo allegato di risposta, rivendicando inoltre l'esclusiva proprietà dei mobili e delle suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla “garanzia per il contratto di locazione”. L'udienza “di discussione” (art. 422b cpv. 2 CPC) ha avuto luogo il 13 marzo 2007.
E. Durante l'istruttoria sui punti contestati, il 5 agosto 2007 AO 1 ha avuto da __________ (1970) la figlia A__________, da lui riconosciuta. Terminata l'assunzione delle prove, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. AO 1 ha confermato il 14 novembre 2007 le proprie richieste iniziali, salvo ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare offerto per ogni figlio e chiedere che si dichiarassero compensate le reciproche pretese in liquidazione del regime matrimoniale. Con memoriale di quello stesso 14 novembre 2007 AP 1 ha chiesto una volta ancora la pronuncia del divorzio, il versamento di contributi indicizzati varianti da fr. 850.– a fr. 1000.– mensili per ogni figlio, la partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese straordinarie per i ragazzi, l'assunzione da parte di lui di un debito (fr. 11 000.–) nei confronti di ____________________, l'accertamento della sua esclusiva proprietà sui mobili e le suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla “garanzia per il suo contratto di locazione”, e il “trasferimento delle relative casse pensioni”.
F. Statuendo il 28 gennaio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà degli averi di previdenza accumulato dall'altro in costanza di matrimonio, ha liquidato il regime dei beni “nel senso che ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo possesso”, ha affidato E__________ e S__________ alla madre, ha conferito a AO 1 un diritto di visita minimo in caso di disaccordo, ha istituito una curatela educativa in favore dei figli e ha condannato il marito a versare un contributo indicizzato per E__________ di fr. 415.– fino al 31 agosto 2009 e di fr. 400.– mensili dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2013 (assegni familiari non compresi), come pure un contributo indicizzato per S__________ di fr. 340.– mensili fino al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Ogni altra domanda è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un diverso diritto di visita minimo a E__________ e S__________ in caso di disaccordo, contributi indicizzati per ogni figlio di fr. 850.– mensili dal 7° al 12° compleanno e di fr. 1000.– mensili dal 13° compleanno alla maggiore età (assegni familiari non compresi), la partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese straordinarie per i ragazzi, l'attribuzione a AO 1 del debito (fr. 11 000.–) verso ____________________, l'accertamento dell'esclusiva proprietà di lei su mobili e suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla “garanzia per il suo contratto di locazione”, e il “trasferimento delle relative casse pensioni”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Della sentenza pretorile l'appellante dichiara di contestare i dispositivi n. 4 (liquidazione del regime dei beni), n. 6 (regolamentazione del diritto di visita), n. 7 (contributi alimentari per i figli) e n. 8 (reiezione di ogni altra domanda delle parti). Il dispositivo n. 3 (riparto delle prestazioni previdenziali d'uscita) non è impugnato. Il “trasferimento delle relative casse pensioni” – per altro non motivato – che l'appellante propugna è dunque senza oggetto. Litigiosi rimangono, in sintesi, la liquidazione del regime dei beni (relativamente al debito verso ____________________ e alla garanzia del contratto di locazione), l'entità dei contributi alimentari per i figli, la partecipazione del marito alle spese straordinarie per questi ultimi e la disciplina del diritto di visita. Il resto ha assunto carattere definitivo ed è passato in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC).
obietta che poco importa chi sia il conducente abituale della vettura, decisivo essendo il fatto che AO 1 ha mutuato la somma. Gli incombe perciò di restituirla. Oltre a ciò essa insta perché “le venga messa a disposizione la garanzia della locazione a suo favore, e della cui richiesta nulla viene indicato nella sentenza”.
a) Durante la vita in comune ciascun coniuge rappresenta
l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (art. 166 cpv. 1 CC). In tal caso egli obbliga non solo sé stesso, ma anche l'altro (art. 166 cpv. 3 CC). Per gli altri bisogni della famiglia, invece, un coniuge rappresenta l'unione coniugale solo a condizioni che non si verificano nella fattispecie (art. 166 cpv. 2 CC). L'accensione di un mutuo per l'acquisto di un'automobile non rientra fra i bisogni correnti di una famiglia. Impegna unicamente, di conseguenza, il coniuge che lo ha stipulato. In concreto l'appellante afferma che il prestito è stato contratto da AO 1, mentre quest'ultimo nega. In simili condizioni spettava a AP 1 dimostrare la propria asserzione. Il problema è che ____________________, da lei chiamato a testimoniare, non è stato in grado di indicare chi gli abbia chiesto l'elargizione del mutuo: se la figlia, il genero o i due insieme. Non è stato in grado di precisare nemmeno chi gli abbia rimborsato i fr. 4000.– a scaglioni (“sono stati pagati o dal marito o da mia figlia”: verbale dell'11 giugno 2007, pag. 5). Se a ciò si aggiunge che l'appellante si è sempre ritenuta proprietaria dell'automobile (in suo possesso), mal si intravede quale prova dimostrerebbe che il debito è stato contratto da AO 1 o che costui abbia assunto la responsabilità della restituzione. Al proposito l'appello manca di consistenza.
b) Circa la cauzione prestata al locatore (fr. 2708.–), in un primo tempo l'attore ne aveva chiesto il riparto a metà (petizione, pag. 5), incontrando l'opposizione della convenuta (risposta, pag. 7). Più tardi egli ha abbandonato ogni pretesa in liquidazione del regime matrimoniale (memoriale conclusivo, pag. 4), ciò di cui il Pretore ha dato atto (“ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo possesso”: dispositivo n. 4). Certo, titolare del conto bancario rimane formalmente AO 1 (doc. S), ma il 7 aprile 2005 questi ha firmato un “addendum al contratto di locazione del 31 luglio 2001” nel quale ha dichiarato di cedere il deposito alla moglie (doc. 12). Quale interesse abbia ancora costei a ottenere un formale accertamento di proprietà da parte del Pretore non è dato di capire. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Ciò posto, il Pretore ha stabilito in fr. 1959.30 mensili il fabbisogno in denaro di E__________ e in fr. 1604.75 mensili quello di S__________ (fr. 1833.75 dopo il 12° compleanno). Inoltre egli ha fissato in fr. 1749.50 mensili il fabbisogno in denaro di A__________ e ha stimato in fr. 2600.– mensili il reddito lordo di ____________________, da lui chiamata a finanziare la metà del fabbisogno in denaro della
figlia. Sulla base di tali dati il Pretore ha obbligato così __________
AO 1 a versare un contributo indicizzato per E__________ di fr. 415.– mensili fino al 31 agosto 2009 e di fr. 400.– mensili fino al 28 febbraio 2013, assegni familiari non compresi, come pure un contributo indicizzato per S__________ di fr. 340.– mensili fino al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili fino al 28 febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dal 1° marzo 2013 fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi.
a) L'appellante sostiene che il proprio stipendio non eccede fr. 2803.– mensili, che da tale somma vanno dedotti gli assegni familiari e che dal reddito immobiliare di fr. 750.– mensili accertato dal Pretore occorre dedurre gli oneri ipotecari, oltre alle spese condominiali. Ora, la cifra di fr. 2803.– menzionata dall'appellante non è il suo stipendio mensile, bensì l'anticipo sullo stipendio da lei riscosso nel gennaio del 2007 (doc. 23). Lo stipendio con la quota di tredicesima e assegni familiari assomma, come ha rilevato il Pretore, a fr. 3020.10 mensili (doc. 23). A ragione l'appellante fa valere invece che dal suo reddito immobiliare (fr. 750.– mensili generati dalla locazione di un appartamento a __________, più fr. 100.– di spese accessorie: verbale del 17 ottobre 2006, pag. 9, risposta n. 3) vanno dedotti gli interessi ipotecari (fr. 276.65 mensili: doc. 24, 4° foglio) e il contributo al fondo di rinnovamento condominiale (fr. 28.35 mensili: doc. 24, 8° foglio). Non si giustifica di dedurre invece le spese accessorie, l'appellante non pretendendo di non poterne addebitare il conguaglio al conduttore dell'appartamento (art. 257b cpv. 1 CO), il quale versa fr. 100.– mensili a tal fine. Il reddito immobiliare risulta così, in definitiva, di fr. 445.– mensili. Onde entrate per complessivi fr. 3465.10 mensili.
b) Afferma l'appellante che il guadagno netto del marito non è di fr. 4031.40 netti mensili, bensì di fr. 4924.– mensili. In realtà essa fonda la tesi su un conteggio di stipendio (quello dell'aprile 2007: doc. EEE) che comprende un “pagamento unico” di fr. 600.–. Si ignora quale sia la causale di tale versamento (il contratto di lavoro o quello collettivo poco sussidiano: doc. AA e BB). Sta di fatto che un reddito meramente
episodico o straordinario non entra in considerazione per il calcolo del guadagno abituale. Correttamente il Pretore si è dipartito perciò dal conteggio di stipendio dell'ottobre 2007 (doc. QQQ). Da tale conteggio si evince nondimeno un salario netto di fr. 3711.30 mensili (assegni familiari non compresi), cui va aggiunta la quota di tredicesima (1/12 dello stipendio senza la “trattenuta di solidarietà”, ma anche senza la deduzione del “secondo pilastro”), per un totale di fr. 4038.15 mensili.
c) Relativamente a ____________________, il Pretore ha accertato un reddito lordo di fr. 2600.– mensili, ammesso dall'interessata dinanzi alla Commissione tutoria regionale 3 (doc. RRR). Impiegata in uno studio di brookeraggio (interrogatorio formale dell'attore: verbale del 17 ottobre 2006, risposta n. 5), prima della nascita della figlia essa guadagnava fr. 3555.40 mensili. Nel febbraio del 2008 essa ha ripreso a lavorare a metà tempo. L'appellante sembra reputare tale guadagno insufficiente. Se appena si pensa però che un genitore chiamato a occuparsi di un bambino in tenera età può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10 anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC), non si può ragionevolmente imputare a Nadia Miniscalco un grado d'occupazione maggiore né un guadagno più alto di quello conseguito (equivalente a circa fr. 2500.– mensili netti, compresa la quota di tredicesima).
a) I costi d'automobile riconosciuti dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante (fr. 104.05 mensili per l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa) comprendono tutte le spese attestate dai documenti citati nell'appello (doc. AA, BB, CC, DD ed EE nell'inc. OA.2005.167, corrispondenti ai doc. 9, 7, 6, 5 e 4). Non è dato di comprendere, dunque, quali poste siano state omesse. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Il fabbisogno minimo di un coniuge comprende, per principio, anche il costo delle assicurazioni relative all'economia domestica o all'attività professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 6a). A ragione, pertanto, il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1 il premio per l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile. Quanto all'assicurazione sulla vita, il premio va a sua volta riconosciuto ove il coniuge abbia una previdenza professionale insufficiente, sempre che ciò sia compatibile con gli obblighi di mantenimento (v. Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.41). In concreto ciò non parrebbe il caso. Non bisogna dimenticare tuttavia che nel proprio fabbisogno minimo l'appellante si è vista inserire un premio per l'assicurazione sulla vita di ben fr. 300.– mensili, senza ch'essa tenti di spiegare come mai ciò si giustificherebbe, mentre dal fabbisogno minimo del marito andrebbe tolto il premio di fr. 195.– mensili per un'assicurazione simile. Invocare la parità di trattamento in circostanze del genere non è serio.
c) Riguardo ai costi d'automobile calcolati dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di stralciarli per la difficile situazione economica in cui si trovano le parti e, una volta ancora, “per parità di trattamento”. Essa medesima però si è vista riconoscere nel fabbisogno minimo, pur abitando nello stesso Comune in cui lavora, fr. 104.05 mensili per l'uso della sua VW “Golf” a scopo professionale. Come mai il marito non avrebbe diritto ad analogo trattamento per recarsi da __________ a __________ essa non spiega. Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, poi, l'indennità di fr. 217.70 mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito non si aggiunge a un'altra indennità di fr. 217.– mensili. Essa già comprende, quindi, l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa. Circa la spesa di fr. 300.– mensili per il carburante, l'appellante non illustra perché essa sarebbe esagerata. In proposito, dunque, l'appello sfugge una volta di più a ulteriore disamina.
d) A torto l'appellante contesta inoltre l'indennità per pasti fuori casa riconosciuta dal Pretore, che rientra senz'altro nel fabbisogno minimo del marito. AO 1 lavora a __________ e non può evidentemente rientrare a __________ per il pranzo. Quanto all'indennità riconosciuta dal Pretore (fr. 11.– per sette giorni mensili), non contestata, essa è conforme a quanto vale in materia esecutiva (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). È vero di contro che, per giurisprudenza, in situazioni di grave ristrettezza le imposte vanno tralasciate dal fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Una volta ancora, nondimeno, l'appellante omette di spiegare perché dal fabbisogno minimo del marito andrebbero stralciate le imposte comunali (il Pretore non ha riconosciuto a AO 1 altri oneri fiscali), mentre il fabbisogno minimo di lei comprende le imposte comunali, cantonali e federali. Invocare la parità di trattamento in condizioni siffatte sfiora il pretesto.
e) Per quel che è della locazione inserita nel fabbisogno minimo di AO 1, infine, si conviene che una quota del costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario va computato nel fabbisogno in denaro del figlio (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). AO 1 però non risulta detenere la custodia di A__________, che spetta esclusivamente alla madre, titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC). Se mai il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno in denaro di A__________ va tolto perciò dal costo dell'alloggio riconosciuto a __________. Il fatto è che di lei il Pretore non ha calcolato alcunché. Semplicemente le ha addebitato metà del fabbisogno in denaro di A. Ciò è manifestamente insostenibile, i genitori non sposati essendo chiamati a sostentare un figlio non nella misura di un mezzo ciascuno, bensì in base alle rispettive possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto il Pretore avrebbe dovuto appurare, dunque, la disponibilità di __________. La quale con un reddito di circa fr. 2500.– mensili (sopra, consid. 3c) deve finanziare il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.– mensili al momento del giudizio), la locazione per sé (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6) valutabile in fr. 600.– mensili (come per AO 1), il premio della sua cassa malati (fr. 278.70 mensili: doc. RRR), la sua quota del premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 19.60 mensili) e almeno le stesse spese professionali riconosciute a AP 1 (fr. 104.05 mensili), onde complessivi fr. 2252.35 mensili.
I fabbisogni in denaro di E__________ (fr. 1959.30 mensili) e S__________ (fr. 1604.75 mensili fino al 12° compleanno, fr. 1833.75 dopo di allora) non sono contestati, né si ravvisano indizi per cui questa Camera debba modificarli d'ufficio. Il fabbisogno in denaro di S__________ prima del 12° compleanno, tuttavia, non è più attuale. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Il 30 agosto 2009, in pendenza di appello, S__________ è entrata nel 13° anno di età, sicché il contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno è superato. Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, stabilito dal Pretore in fr. 1749.50 mensili, è a sua volta fuori discussione. Non si deve trascurare però che il 5 agosto 2013 (6° compleanno) A__________ entrerà nella seconda fascia d'età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante. Definito in base agli stessi criteri applicati dal Pretore, il fabbisogno in denaro di A__________ dopo il 6° compleanno risulta di fr. 1779.50 mensili (www.lotse.zh.ch/documents/ajb/fj/allg/08_Tabelle.pdf).
I fabbisogni che precedono vanno assicurati dai rispettivi genitori in base, come detto, alle relative possibilità (sopra, consid. 4e). Le disponibilità finanziarie non sono tuttavia uniformi, né rimangono costanti i fabbisogni in denaro dei figli. Sotto questo profilo occorre sostanzialmente distinguere tre periodi.
a) Dal passaggio in giudicato della presente sentenza l'appellante potrà destinare a E__________ e S__________ fr. 595.20 mensili (reddito di fr. 3465.10, meno il fabbisogno minimo di fr. 2869.90 mensili). ____________________ potrà destinare ad A__________ fr. 247.65 mensili (reddito di fr. 2500.– mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 2252.35 mensili). AO 1 potrà destinare a E__________, S__________ e A__________ fr. 947.65 mensili (reddito di fr. 4038.15 mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 3090.50 mensili), più gli assegni familiari. Ne deriva, in sintesi, la situazione che segue:
Fino al febbraio del 2013 (maggiore età di E__________)
somma che l'appellante può destinare a E__________ e S__________: fr. 595.20 mensili
fabbisogni in denaro di E__________ e S__________:
fr. 1959.30 + fr. 1833.75 = fr. 3793.05 mensili
somma che l'appellante può destinare a E__________:
fr. 1959.30 x 595.20 : 3793.05 = fr. 307.45 mensili
somma che l'appellante può destinare a S__________:
fr. 1833.75 x 595.20 : 3793.05 = fr. 287.75 mensili
fabbisogno in denaro di E__________ che rimane scoperto:
fr. 1959.30 ./. fr. 307.45 = fr. 1651.85 mensili
fabbisogno in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr. 1833.75 ./. fr. 287.75 = fr. 1546.– mensili
somma che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr. 1749.50 ./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili
somma che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili
fabbisogni in denaro di E__________, S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr. 1651.85 + fr. 1546.– + fr. 1501.85 = fr. 4699.70 mensili
somma che AO 1 può destinare a E__________:
fr. 1651.85 x 947.65 : 4699.70 = fr. 333.10 mensili,
arrotondati a fr. 335.–, più gli assegni familiari
somma che AO 1 può destinare a S__________:
fr. 1546.– x 947.65 : 4699.70 = fr. 311.75 mensili,
arrotondati a fr. 310.–, più gli assegni familiari
somma che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1501.85 x 947.65 : 4699.70 = fr. 302.85 mensili, più gli assegni familiari.
b) Dopo la maggiore età di E__________ lievita il fabbisogno minimo dell'appellante, nel quale va reintegrata la quota di locazione inclusa fino ad allora nel fabbisogno in denaro del figlio. Aumenta leggermente anche il fabbisogno in denaro di S__________, che comprende ormai un terzo (e non più solo un quarto) del costo complessivo dell'alloggio. Il risultato è quello in appresso:
Dal febbraio all'agosto del 2013 (6° compleanno di A__________)
fabbisogno minimo dell'appellante:
fr. 2869.90 + fr. 376.75 = fr. 3246.65 mensili
somma che l'appellante può destinare a S__________: fr. 218.45 mensili
fabbisogno in denaro di S__________:
fr. 1833.75 + fr. 502.30 ./. fr. 376.75 = fr. 1959.30 mensili
fabbisogno in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr. 1959.30 ./. fr. 218.45 = fr. 1740.85 mensili
somma che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr. 1749.50 ./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili
somma che AO 1 può destinare alle figlie: fr. 947.65 mensili
fabbisogni in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr. 1740.85 + fr. 1501.85 = fr. 3242.70 mensili
somma che AO 1 può destinare a S__________:
fr. 1740.85 x 947.65 : 3242.70 = fr. 508.75 mensili,
arrotondata a fr. 510.–, più gli assegni familiari
somma che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1501.85 x 947.65 : 3242.70 = fr. 438.90 mensili, più gli assegni familiari.
c) Dopo il 6° compleanno il fabbisogno in denaro di A__________ passerà, come si è spiegato, a fr. 1779.50 mensili. Inoltre nell'agosto del 2013 S__________ compirà 16 anni. L'appellante, che avrà allora 42 anni, sarà tenuta per principio a portare il suo grado d'occupazione dal 70 al 100% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, loc. cit., n. 59 ad art. 125 CC). A quel momento si potrà verosimilmente pretendere pertanto che essa guadagni attorno ai fr. 4300.– netti mensili, cui continueranno ad aggiungersi fr. 445.– di reddito immobiliare, per complessivi fr. 4745.– mensili. La situazione si presenterà dunque, secondo le previsioni odierne, nei termini seguenti:
Dall'agosto del 2013 all'agosto del 2015 (18° compleanno di S__________)
somma che l'appellante può destinare a S__________: fr. 1498.35 mensili
fabbisogno in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr. 1959.30 ./. fr. 1498.35 = fr. 460.95 mensili
somma che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr. 1779.50 ./. fr. 247.65 = fr. 1531.85 mensili
somma che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili
fabbisogni in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr. 460.95 + fr. 1531.85 = fr. 1992.80 mensili
somma che AO 1 può destinare a S__________:
fr. 460.95 x 947.65 : 1992.80 = fr. 219.20 mensili,
arrotondata a fr. 220.–, più gli assegni familiari
somma che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1531.85 x 947.65 : 1992.80 = fr. 728.45 mensili, più gli assegni familiari.
Se ne conclude che, per quanto riguarda i contributi di mantenimento in favore dei figli, la sentenza impugnata risulta nettamente favorevole a questi ultimi. AO 1 non
avendo impugnato il giudizio del Pretore, non è compito di questa Camera riformare il giudizio in negativo, a detrimento dei minorenni. Sta di fatto che l'appello rivela una completa inconsistenza, che rimane tale quand'anche si volesse sindacare la decisione del Pretore relativamente al periodo divenuto senza oggetto in appello (contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno di S__________).
Certo, l'appellante fa valere che E__________ abbisogna di cure odontotecniche per fr. 6500.–, ma nulla rende verosimile l'affermazione. Nel memoriale conclusivo del 14 dicembre 2007 essa invocava una “dichiarazione del dentista”, di cui tutto si ignora. Nell'appello essa si vale del doc. 24, il cui plico di giustificativi però non fa il minimo cenno a costi odontoiatrici. Altre richieste precise l'appellante non espone. Si aggiunga che il fabbisogno in denaro stimato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio per definire il fabbisogno in denaro di figli minorenni, già comprendono una voce per “altre spese” destinate a coprire – tra l'altro – il costo delle ordinarie attività sportive cui allude l'appellante (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13). Dovessero nondimeno rivelarsi necessarie, in concreto, spese straordinarie non presumibili e temporanee cui il convenuto rifiuti di partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone l'entità e la necessità (I CCA, sentenza inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 9b).
L'argomentazione legata agli orari di lavoro dell'appellante risulta irricevibile già per il fatto che essa nemmeno indica quali siano tali orari (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Mal si comprende quindi come l'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 18.30 del venerdì (anziché alle ore 19.30) oppure l'esercizio del diritto di visita sull'arco di due settimane durante il periodo estivo (in luogo delle tre settimane proposte) possa interferire con gli impegni professionali di AP 1, tanto meno ove si consideri la flessibilità oraria a lei concessa dal datore di lavoro (interrogatorio formale del 17 ottobre 2006: verbali, pag. 9) e il fatto che nemmeno i figli hanno sollecitato vacanze estive più lunghe con il padre (lettera 4 settembre 2006 del Pretore alle parti). Per il resto, le argomentazioni dell'appellante si esauriscono in recriminazioni. Dovessero sorgere difficoltà, in ogni modo, l'appellante potrà sempre rivolgersi al curatore, preposto appunto all'organizzazione delle visite tra padre e figli.
Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a esprimersi sull'appello. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, già per il fatto che l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è stato notificato per osservazioni. Anzi, in materia di contributi alimentari esso denota la manifesta leggerezza con cui è stato introdotto. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Il patrocinatore dell'appellante è avvertito nondimeno che, dovessero ravvisarsi altri casi analoghi, con appelli avventati che gravano per mero esercizio di giurisdizione su una Camera già oberata di ricorsi, potrà essergli imposto il pagamento delle spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC).
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa era in appello, oltre alla liquidazione del regime matrimoniale e all'entità dei contributi alimentari per i figli, la disciplina del diritto di visita, controversia manifestamente priva di valore litigioso. L'azione principale può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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