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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.168
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.168
Lugano
11 luglio 2003/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 21
novembre 2002 di
contro
l’operato dell’Amministrazione
fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità
giacente __________,
nonché
della delegazione dei creditori composta di:
viste le osservazioni 12 dicembre 2002 del dott.
considerato che con decisione 21 maggio 2003 questa
Camera si è determinata in materia di rimunerazione dell’amministrazione
fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento
__________ e dell’eredità giacente __________ ritenuto che le procedure di
liquidazione sono ormai giunte allo stadio del deposito dello stato di
ripartizione;
preso atto che l’atto omesso, in casu la riattivazione
e la conclusione delle procedure fallimentari in oggetto, è stato compiuto;
che il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli,
essendo divenuto privo di oggetto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 12 novembre 2002 __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione UF di
Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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