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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.108
Data decisione, Autorità:
09.07.2009, IICCA
Titolo:
Appello - stralcio per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n.
12.2009.108
Lugano
9 luglio 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 3 giugno 2009 presentato da
AP 1
contro
il decreto di sfratto emanato l’8 maggio 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella procedura di sfratto promossa
nei confronti dell’appellante da
AO 1
patrocinato dall’
PA 1
richiamata la diffida 8 giugno 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale
all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 26 giugno 2009 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto che il termine in questione è trascorso
infruttuoso,
decreta 1. L'appello
3 giugno 2009 di AP 1 contro il decreto di sfratto 8 maggio 2009 del Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-
sono poste a carico dell'appellante.
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Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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