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Numero d'incarto:
15.2002.150
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.150
Lugano
11 giugno 2003 EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
Rappr. da __________
preso atto che in data 14 ottobre 2002 __________ ha saldato presso l'UEF
di Bellinzona l’importo di cui all’esecuzione n. __________;
considerato che il gravame sia così divenuto privo di oggetto,
atteso che l'estinzione del debito posto in esecuzione comporta la revoca
dell’avviso di pignoramento in quanto riferito a detta procedura esecutiva;
non si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
7 ottobre 2002 di __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di
oggetto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione all'UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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