AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.146
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, TCA
Titolo:
Ricorso non rispondente, formalmente, alle esigenze procedurali. Decreto di completazione. Termine non rispettato. Impugnativa irricevibile
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.146
ir/lb
Lugano
30 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 16 luglio 2009 formulato
da
RI 1
contro
la decisione emessa il 17 giugno 2009 su
reclamo dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501
Bellinzona
in materia di sussidi
considerato,
-
che
RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 16
luglio 2009 indicando unicamente la sua volontà di impugnare la decisione
"del 31 marzo 2009" dell'UAM;
-
che
l'UAM ha, in realtà, emanato una decisione su reclamo il 17 giugno 2009;
-
che
con il suo ricorso RI 1 non indica nessun motivo alla base della sua
impugnativa, non esprime nessuna considerazione e non formula conclusioni;
-
che
il giudice delegato ha ordinato la completazione e l'emendamento dell'esposto
con decreto 17 luglio 2009;
-
che
al signor RI 1 è stato concesso un termine di 15 giorni, perentorio in virtù
dell'art. 4 cpv.3 LPrTCA, per produrre un atto conforme a procedura;
-
che
il termine è scaduto infruttuoso dopo la decorrenza delle ferie giudiziarie a
fine agosto 2009;
-
che,
nemmeno successivamente alla scadenza del termine e sino alla data di redazione
del presente, è giunto al Tribunale un emendamento conforme a procedura;
-
che
l'impugnativa va, conseguentemente dichiarata irricevibile e la procedura stralciata
senza carico di tasse e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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