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Numero d'incarto:
15.2002.120
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.120
Lugano
16 luglio
2003/PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv.
2 LEF 12 settembre 2002 promosso nei confronti di
patr. dall’avv. __________
preso atto che con decisione 4 giugno 2003 il
__________ ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto al 30
giugno 2003;
rilevato che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto
all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata
in carica (cfr. Frank Emmel,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non
può essere presa alcuna misura disciplinare;
che
di conseguenza il procedimento disciplinare in esame va stralciato dai ruoli,
poiché
divenuto
privo di oggetto;
richiamati
gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il procedimento
disciplinare 12 settembre 2002 promosso nei confronti di __________, è
stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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