AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.107
Data decisione, Autorità: 26.08.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00107
Lugano 26 agosto 2002 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse nei suoi confronti da
rappr. da Studio legale __________
richiamati le osservazioni 8 agosto 2002 della __________, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della __________ con la quale ritira le esecuzioni nei confronti della ricorrente;
considerato che la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse allo stesso;
che di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;
che tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato, inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso ridepositerà l'atto che contiene le stime riviste dal perito;
che sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret, Jean-François/Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso 26 luglio 2002 __________, è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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