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Numero d'incarto:
15.2002.83
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00083
Lugano
3 luglio 2002/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 12 giugno 2002 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________ deceduto il 13 aprile 1987
composta di:
nelle
esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai creditori
ivi partitamente indicati;
preso atto della domande di vendita presentate dai creditori;
considerato
l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 5 marzo 2002 in
conformità della citazione del 19 febbraio 2002;
rilevato
che nel termine di dieci giorni, fissato il 7 marzo 2002 agli interessati per
formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Locarno
un’offerta di acquisto della quota dell’escusso da parte della coerede
__________ per la somma di fr. 5000.--;
ritenuto che tale offerta è stata sottoposta ai creditori con
circolare 14 maggio 2002;
rilevato che l’offerta in oggetto non ha raccolto il consenso
unanime dei creditori;
ritenuta
in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come
proposto anche dall’Ufficio;
visti gli
art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
-
È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione
relitta dal fu __________, composta di __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ __________ e
__________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai diversi
gruppi dell’UEF di Locarno, promosse dai creditori ivi partitamente indicati
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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