AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.56
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00056
Lugano
3 maggio 2002
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 15 aprile 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante
all’escusso
nell’eredità
indivisa e in comunione relitta dal defunto
patr. dall’avv. __________
nelle
esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona
promosse
rispettivamente
da
__________ rappr.
da __________
__________ rappr.
da __________
preso
atto della domande di vendita presentate, il 27 marzo 2001, il 7 gennaio 2002 e
il
31
gennaio 2002;
considerato
l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l’8 marzo 2002 in
conformità della citazione del 15 febbraio 2002;
rilevato
che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 marzo 2002 agli interessati per
formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di
Bellinzona, da parte dei coeredi, la richiesta di procedere alla realizzazione
a trattative private, mentre l’avv. __________ propone la vendita ai pubblici
incanti;
ritenuta
in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come
proposto anche dall’Ufficio;
visti gli
art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
-
È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione
relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________,
__________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n.
__________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai
creditori ivi partitamente indicati
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster