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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.50
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00050
Lugano 24 aprile 2002 FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________
procedura concernente anche
patr. dall’avv. __________
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
11 marzo 2002 di __________
7 marzo 2002 del presidente della delegazione dei creditori del fallimento;
7 marzo 2002 del __________;
7 marzo 2002 di __________ - 11 marzo 2002 dell’amministrazione fallimentare speciale
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con circolare 27 novembre 2001, inviata a tutti i creditori ammessi in graduatoria e al fallito, l'amministrazione del fallimento __________ ha sottoposto ai creditori la proposta di vendita a trattative private degli attivi;
che al punto 1 di tale circolare, denominato “Vendita fondi a trattative private”, l’amministrazione fallimentare speciale comunicava l’esistenza di due offerte vincolanti per l’acquisto delle part. __________ e __________ RFD di __________;
che inoltre l’amministrazione fallimentare speciale informava i creditori sulle modalità di vendita dei fondi in oggetto, invitandoli a formulare eventuali offerte entro le ore 16.00 di mercoledì 9 gennaio 2002;
che non essendo pervenute ulteriori offerte i fondi sono stati venduti, rispettivamente la part. __________ RFD di __________ a __________, __________ e __________ per l’importo di fr. 876'920.-- e la part. __________ RFD di __________ all’arch. __________ per l’importo di fr. 546'520.--;
che con ricorso 25 febbraio 2002 __________ si aggrava contro le citate vendite;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie il ricorrente è venuto a conoscenza delle modalità di vendita dei fondi in oggetto già il 27 novembre 2001, data dell’invio della circolare a tutti i creditori e al fallito, come si evince dalla “distinta d’impostazione per lettere raccomandate e valori” prodotta dall’amministrazione fallimentare speciale (cfr. doc. 2);
che inoltre la circolare 27 novembre 2001, al punto 1, enunciava chiaramente l’ammontare delle offerte pervenute e le modalità di pagamento (cfr. doc.1);
che di conseguenza il ricorso 25 febbraio 2002 di __________ si rivela manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 20a cpv. 1 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 25 febbraio 2002 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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