AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.48
Data decisione, Autorità: 02.05.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00048
Lugano 02 maggio 2002 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 aprile 2002 di
rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 marzo 2002 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 29 aprile 2002 dell'UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 14/20 dicembre 2001 dell'UEF di Bellinzona la __________ ha escusso la __________. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 21 marzo 2002 l'UEF di Bellinzona ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 25 marzo 2002.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ con atto 2 aprile 2002 postulando la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento. La ricorrente ha sostenuto che il mancato pagamento da parte di un importante cliente e la chiusura invernale della ditta hanno ritardato il versamento di quanto ancora dovuto alla __________. Con la riapertura, avvenuta verso fine febbraio, e la positiva evoluzione degli ordini, la debitrice prevede di far fronte ai suoi impegni ancora nel corso di aprile o al più tardi verso la metà di maggio 2002. Essa propone alla creditrice di concordare una modalità di pagamento.
C. Con osservazioni 29 aprile 2002 l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
In diritto:
l'escusso reputa di non essre soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente, manifestando la sua intenzione di saldare il debito nei confronti della creditrice, allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub. B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.
La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 2 aprile 2002 della __________ va di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 39 LEF
pronuncia:
Il ricorso 2 aprile 2002 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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