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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.282
Data decisione, Autorità: 20.08.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2009.282
Lugano 20 agosto 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.7.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 31.7/3.8.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 7/10.8.2009 di PI 2 che non si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito della denuncia 17.10.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (__________) a carico di PI 2 per titolo di falsità in documenti. L’incarto è allo stadio delle informazioni preliminari. Con scritto 12.5.2009 il procuratore pubblico ha segnalato all’ispettorato fiscale, con riferimento all’art. 181 CPP, che nel corso dell’inchiesta sono emersi elementi che potrebbero configurare delle ipotesi di infrazioni fiscali (AI 24).
Con la presente istanza la IS 1, richiamata in particolare la surriferita segnalazione, chiede l’autorizzazione per compulsare l’intero incarto penale allo scopo di verificare la completezza dei dati fiscali della persona coinvolta nell’inchiesta.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta e PI 2 non vi si oppone.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).
Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
Questa Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero incarto penale MP __________, e, se necessario, lo autorizza a fotocopiare esclusivamente i documenti strettamente necessari ai fini del procedimento fiscale.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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