AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.276
Data decisione, Autorità: 22.11.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00276
Lugano 22 novembre 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di
patr. dall’avv.
da
patr dall’avv. __________
procedura concernente anche
(__________)
patr dall’avv. __________
viste le osservazioni
2 ottobre 2001 di __________
8 ottobre 2001 di __________
12 ottobre 2001 della __________
15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 5 luglio 2000 l’UE di Lugano pignorava nell’ esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________;
che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;
che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________;
che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento;
che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);
che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi;
che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;
che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________;
che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;
che il gravame si rivela quindi irricevibile;
che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR
pronuncia:
Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
-__________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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