AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2009.14
Data decisione, Autorità: 11.08.2009, TCA
Titolo: Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa per 2004. Tassazioni fiscali (anche d'ufficio) vincolanti se cresciute in giudicato. Dispendio, ossia reddito d'altra fonte, è equiparato al reddito sotto forma di rendita. Sostanza netta calcolata con valore di riparto intercantonale (x TI:115%)
Raccomandata
Incarto n. 30.2009.14
TB
Lugano 11 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 23 marzo 2009 (doc. A9) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per l'anno 2004 quale persona senza attività lucrativa. L'Amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione IFD 2004, secondo cui la sostanza netta in Svizzera e all'estero era di Fr. 923'369.- ed il reddito percepito sotto forma di rendita ammontava a Fr. 120'000.- (reddito d'altra fonte) che, moltiplicato per venti e sommato alla sostanza, dà una sostanza determinante di Fr. 1'661'684.- (Fr. 3'323'369.- : 2, siccome a quel tempo era ancora sposata) e quindi un contributo AVS/AI/IPG pari a Fr. 3'296,65, spese amministrative comprese.
B. Con decisione su opposizione del 24 aprile 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata il 23 marzo precedente (doc. 3). Argomentando di avere dovuto colmare una lacuna contributiva, dato che per l'anno 2004 l'ex marito non ha versato il doppio del contributo minimo, l'Amministrazione ha confermato interamente la decisione formale. Essa si è fondata sulla comunicazione fiscale, vincolante e non contestata, ed ha applicato l'art. 29 cpv. 5 OAVS, secondo cui il reddito d'altra fonte va equiparato al reddito conseguito in forma di rendita.
C. L'assicurata è insorta al TCA il 12 maggio 2009 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando di dovere un contributo di Fr. 3'296,65 per il 2004, dato che non ha mai conseguito un reddito di Fr. 120'000.-. La ricorrente ha osservato che per gli anni 2003 e 2004 l'ex marito, a sua insaputa, non ha compilato la dichiarazione fiscale, motivo per il quale ella non ha contestato la tassazione d'ufficio sulla quale la Cassa si è basata per calcolare i contributi dovuti. Al riguardo, ha osservato che l'Ufficio esazione e condoni ha condonato il 50% dell'imposta dovuta per gli anni 2003 e 2004. L'insorgente ha inoltre evidenziato che nel 2007 la Cassa aveva chiesto all'ex marito dei contributi elevati, ma che il suo ricorso ha permesso di fissarli al minimo sia per il 2003 sia per il 2004. Ha quindi chiesto un riesame della sua situazione.
D. Nella risposta del 19 maggio 2009 (doc. III) la Cassa ha esposto nuovamente le norme applicabili ed ha proposto la reiezione del ricorso, poiché le motivazioni fornite dall'assicurata non sono state ritenute sufficienti. L'Amministrazione ha inoltre ricordato la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Infine, per l'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma dell'art. 28 cpv. 4bis OAVS, alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).
Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
L'Amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2004 sia un dispendio (reddito d'altra fonte) di Fr. 120'000.- tratto dalla notifica di tassazione IC 2004 (doc. 5) alla voce 7.3 "altri redditi", sia un totale di sostanza (mobile e immobile) di Fr. 923'369.-, già calcolato in base al riparto intercantonale (doc. 6).
Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la Cassa ha calcolato in Fr. 3'296,65 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per il 2004.
L'insorgente ha contestato sia il reddito sia la sostanza ritenuti dalla Cassa ed ha chiesto di versare il contributo minimo come è stato calcolato all'ex marito per gli anni 2003 e 2004.
Va peraltro rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dall'ottobre 2008 (doc. 8) è ininfluente, giacché i contributi dell'anno contestato devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l'insorgente in quell'anno di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugata.
Per l'anno 2004 il suo contributo va di conseguenza calcolato sulla base delle rendite conseguite da lei e dal marito, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto deve essere poi diviso per due conformemente a quanto prevede l'art. 28 cpv. 4 OAVS.
Di nessun rilievo, poi, per quanto concerne la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, è il fatto che l'Ufficio esazione e condoni abbia condonato alla ricorrente il pagamento dell'imposta cantonale 2004 (doc. A4).
Il TCA evidenzia inoltre che la notifica di tassazione IC/IFD 2004, consistente in una tassazione d'ufficio, è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta mediante reclamo.
In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato dalla comunicazione del 7 aprile 2009 (doc. 2) dell'Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione.
Pertanto, siccome la ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la procedura fiscale, ella ne deve ora sopportare le conseguenze anche in ambito di contributi AVS, indipendentemente dal fatto che fosse all'oscuro che il marito non aveva debitamente compilato la dichiarazione d'imposte per il 2004. In qualità di coniuge, era infatti suo dovere accertarsi di quanto fatto dal marito riguardo ai loro obblighi nei confronti dello Stato (art. 166 CC ed art. 170 CC) ed attivarsi in proposito, qualora il coniuge non avesse, negligentemente, dato seguito all'obbligo di compilare annualmente, come d'uso nel Cantone Ticino dal 2003, la dichiarazione d'imposta.
Per il calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa, si tratta ora di stabilire sia il reddito conseguito dai coniugi sotto forma di rendita, sia l'importo della sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero.
Stante quanto precede, la notifica di tassazione IC/IFD 2004 del 12 ottobre 2005 contempla quale altri redditi della ricorrente e del suo coniuge, un ammontare di Fr. 120'000.-. È dunque questa somma, peraltro confermata dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione, che va ritenuta per il calcolo dei contributi.
A questo importo, moltiplicato per venti, va aggiunta la sostanza netta, che l'Ufficio di tassazione ha determinato in Fr. 923'369.-.
Secondo questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta ragione che dalla sostanza netta (Fr. 809'452.-) sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino (Fr. 759'452.-) e sia stata invece aggiunta la sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli (Fr. 759'452.- - x 115 : 100 = Fr. 873'369.-).
Si ottiene così la somma della sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 923'369.-) valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS (Fr. 809'452.- - Fr. 759'452.-
In conclusione, la sostanza determinante per calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2004 va stabilita in Fr. 1'661'684.- ({[Fr. 120'000.- x 20] + Fr. 923'369.-} : 2), ciò che corrisponde ad un contributo di Fr. 3'296,65 (art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG). Questo importo è comprensivo di Fr. 64,65 di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 3'232.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41).
Ne discende, quindi, che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della ricorrente sul dispendio di Fr. 120'000.- e sulla sostanza al valore di riparto intercantonale di Fr. 923'369.-, stabiliti dalla notifica di tassazione IC 2004.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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