AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.263
Data decisione, Autorità: 08.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00263
Lugano 8 ottobre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 19 settembre 2001 di reiezione della domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente il 12 settembre 2001 contro , __________ (), per l’importo di fr. 763'456.--;
viste le osservazioni 27 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ricorrente pretende l’accoglimento della sua domanda di esecuzione in forza dell’art. 16 delle proprie Condizioni generali (doc. 5), sottoscritte il 5 maggio 1999 asseritamente dall’escutendo __________;
che il primo capoverso di questo articolo dispone: “Tutti i rapporti di diritto del cliente con la __________ sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo d’adempimento, di giurisdizione di esecuzione e fallimenti per i clienti domiciliati all’estero, nonché la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti a Lugano”;
che giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto;
che questo vale soltanto se l’elezione di foro è esplicita, non limitata unicamente alla notifica di atti o all’inoltro di azioni giudiziarie, e si riferisce al credito posto in esecuzione (cf. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 ss. ad art. 50; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 43 ss. ad art. 50);
che l’ufficio di esecuzione deve di principio esaminare l’esistenza di una clausola di elezione di un foro di esecuzione prima di notificare un precetto esecutivo ad un escusso domiciliato all’estero (Schmid, op. cit., n. 47 ad art. 50);
che infatti l’ufficio è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza ratione loci e non può fondarsi unicamente sulle asserzioni del procedente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 4 ad art. 46; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 12 ad art. 69, con rif.);
che l’esistenza di una siffatta clausola deve risultare dai documenti prodotti dall’escutente con la propria domanda di esecuzione, così come un precetto esecutivo per un’esecuzione in via di realizzazione di pegno può essere notificato all’escutendo soltanto se dai documenti prodotti dall’escutente risulta che il diritto di pegno allegato esiste e che l’oggetto del pegno è localizzato nel circondario dell’ufficio richiesto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 e 23 ad art. 51);
che, nel caso in esame, non vi sono elementi nell’incarto che permettono di collegare con l’escutendo la firma apposta sulle condizioni generali, trattandosi di una relazione bancaria con denominazione convenzionale (“Careless”);
che la decisione dell’UE di Lugano va quindi confermata, seppur per un altro motivo, e il ricorso respinto;
che non occorre notificare la presente decisione ad __________, non essendo lo stesso parte in un procedimento in cui i suoi interessi non sono ancora stati coinvolti, ragione per cui si è anche prescisso di chiedergli osservazioni;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 50 cpv. 2, 51 LEF; 61 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 26 settembre 2001 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione all’avv. __________;
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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