AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.251
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00251
Lugano 27 agosto 2001 /LG/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 agosto 2001 di
(rappr. dall'avv__________)
contro
__________ e meglio contro l'avviso d'incanto 10 agosto 2001 nell'ambito delle procedure esecutive in via di pignoramento e in via di realizzazione di oggetti sottoposti a ritenzione, promosse da
__________ (rappr. __________)
(rappr. dall'avv. __________)
richiamata l'ordinanza presidenziale 24 agosto 2001 con la quale è stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame nel senso che l'attività aziendale dell'escusso sarà oggetto di chiusura solo a far tempo da martedì __________ alle ore 13.00;
viste le osservazioni 23 agosto 2001 dell'UEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ (PE __________ e __________ dell'UEF di __________) e __________ (PE __________ dell'UEF di __________) procedono in via di pignoramento nei confronti di __________, __________ iscritto a registro di commercio quale titolare della ditta individuale omonima in __________, Via __________
B. __________ ha chiesto l'erezione di 4 inventari di ritenzione (n. __________, __________, __________ e __________) per pigioni arretrate dovute da __________. Il creditore ha inoltre fatto spiccare contro il debitore i PE n. __________, __________, __________ e __________.
C. Con verbale di ritenzione __________ del 26 gennaio 2001 l'UEF di __________ ha inventariato presso il garage di __________ un elevato numero di pezzi di ricambio vari per automobili, secondo una lista di 130 pagine datata 5 gennaio 2001. L'escusso si è rifiutato di firmare il verbale.
D. Con verbale di ritenzione __________ del 26 gennaio 2001 l'UEF di __________ ha inventariato 287 stecche di sigarette, 1'108 pacchetti di sigarette sciolte, 152 buste di tabacco, 879 sigari, 1'437 tavolette di cioccolato. L'escusso si è rifiutato di firmare il verbale.
E. Con verbale di ritenzione __________ del 15 marzo 2001 l'UEF di __________ ha inventariato gli stessi pezzi di ricambio di cui al verbale di ritenzione __________. L'escusso si è rifiutato di firmare il verbale, ma ha dichiarato di non possedere altri beni da sottoporre ad inventario.
F. Con verbale di ritenzione __________ del 15 marzo 2001 l'UEF di __________ ha inventariato gli stessi oggetti di cui al verbale di ritenzione __________ e vari "dadi–biscotti snackers". L'escusso si è rifiutato di firmare il verbale, ma ha dichiarato di non possedere altri beni da sottoporre ad inventario.
Su richiesta del creditore, l'UEF ha proceduto ad un complemento del verbale di ritenzione, inventariando in data 17 aprile 2001 anche 14'000 litri di benzina verde 95 ottani, 3'300 litri di benzina verde 98 ottani e 2'500 litri di gasolio, carburanti contenuti nelle cisterne del garage di __________. Anche in questa occasione l'escusso si è rifiutato di firmare il verbale.
G. Il 31 maggio 2001 l'UEF di __________ ha pignorato nell'ambito delle procedure in via di pignoramento di cui sopra le scaffalature metalliche pesanti complete di cassettiere e ripiani, nonché uno schermo e un pianale mobile per il controllo su schede dei pezzi di ricambio. L'escusso, dopo aver dichiarato di non possedere altri beni da sottoporre al pignoramento, ha firmato il verbale di pignoramento.
H. Ricevute le domande di vendita da parte di tutti i creditori, l'Ufficio ha fissato l'incanto per il __________ alle 14.00, comunicandolo alle parti il 12 luglio 2001.
I. L'UEF di __________ ha poi inviato alle parti un avviso d'incanto datato 10 agosto 2001, che sintetizzava gli oggetti posti all'asta e ricordava la data dell'incanto; privo di data, l'Ufficio ha pure apposto l'indicazione secondo la quale "a partire da lunedì 27 agosto 2001 procederemo alla chiusura del negozio, al controllo di tutto quanto inventariato e oppignorato e alla preparazione dell'incanto".
L. Con ricorso 22 agosto 2001 __________ afferma di aver ricevuto l'avviso d'incanto con la summenzionata indicazione complementare in data 21 agosto 2001; il ricorrente ritiene che tale indicazione non sia valida perché inviata con lettera semplice, priva di firma e di motivazione; il ricorrente sostiene che il negozio può rimanere aperto durante l'inventario, che comunque non potrebbe durare 4 giorni (recte: 3 e mezzo) dal momento che egli esegue l'inventario annuale in una giornata e senza chiudere il negozio; il ricorrente non si oppone tuttavia a che i funzionari dell'UEF si rechino presso i locali per le loro incombenze e alla tenuta dell'asta prevista per il 30 agosto 2001, ma chiede l'annullamento della decisione dell'UEF di chiudere il negozio dal 27 agosto 2001 fino alla tenuta dell'asta, formulando al contempo richiesta di effetto sospensivo.
M. Con osservazioni 23 agosto 2001 l'UEF di __________ rileva che i beni sottoposti a diritto di ritenzione e pignoramento rappresentano pressoché la totalità dei beni presenti presso il garage di __________ e che l'esecuzione dell'inventario si impone soprattutto in considerazione del fatto che dall'esecuzione dei pignoramenti e delle ritenzioni gli oggetti inventariati possono essere stati sostituiti. L'Ufficio si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo e chiede la reiezione del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
1.1. Tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti si fanno per iscritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF). Tale disposizione serve principalmente per scopi probatori (la prova della notifica incombe infatti all'organo di esecuzione forzata; DTF 121 III 12), e secondariamente per il computo dei termini impartiti negli atti esecutivi. La violazione di tale norma da parte degli organi di esecuzione forzata non costituisce motivo di nullità, ma di annullabilità rilevabile unicamente con ricorso all'Autorità di vigilanza, a condizione che dai motivi del ricorso si possa comprendere quale sia la conseguenza patita dal ricorrente per l'errata forma della comunicazione (Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, n. 5 e 7 ad art. 34).
1.2. Nel caso in esame il ricorrente non contesta la non ricezione dell'atto impugnato, ma sostiene che lo stesso andava notificato per lettera raccomandata e con l'apposizione di timbri e firma. Come precedentemente considerato, affinché tale comunicazione debba essere annullata, è necessario che il ricorrente indichi chiaramente quale sia stata la conseguenza negativa della notifica per invio semplice: in casu occorre rilevare che né l'Ufficio né questa Camera possono stabilire con certezza la data in cui l'escusso è venuto a conoscenza della contestata decisione, valendo il principio in dubio pro debitore. Di conseguenza, ritenuto che il presente gravame va dichiarato tempestivo ed è dunque ricevibile, gli interessi del ricorrente restano salvi. Non occorre pertanto annullare – per motivi di forma – la decisione contestata. Per quanto riguarda invece la contestazione relativa alla mancata apposizione del timbro dell'Ufficio e di una firma, occorre costatare che dalla semplice disamina della decisione contestata si rileva chiaramente la presenza del timbro dell'Ufficio e del timbro riproducente la firma dell'Ufficiale, __________: in merito a quest'ultimo timbro, occorre rilevare che nulla ne impedisce l'uso ritenuto inoltre che questa Camera ha emanato il 20 maggio 1998 la Circolare n. 11/1998 che permette anche l'uso di firme digitalizzate, non solo sugli atti esecutivi di maggiore importanza, ma pure su quelli secondari (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Appendice III n.7, pag. 358 ss. ed in particolare nota 24 pag. 359).
2.1. Nel caso in esame occorre rilevare che gli oggetti posti sotto inventario di ritenzione e sotto pignoramento costituiscono pressoché la totalità dei beni presenti presso l'escusso, anche se quest'ultimo ha confermato a più riprese nei verbali (che tuttavia si è rifiutato di firmare) di non avere più altri beni. Alla luce di questa circostanza, unita alla dichiarazione ricorsuale di non opporsi all'asta stessa, è possibile concludere che l'escusso è cosciente del fatto che il 30 agosto tutti i beni presenti nel suo garage saranno posti all'asta.
Il fatto poi che l'escusso non si oppone all'esecuzione di incombenze preparatorie dell'asta dimostra che egli è pure cosciente del fatto che l'Ufficio deve allestire una lista completa di tutti gli oggetti presenti nel suo garage al momento dell'asta, per evitare di porre in vendita oggetti non inventariati o eventualmente anche non più presenti.
2.2. La decisione dell'UEF di __________ di chiudere il negozio del ricorrente da lunedì 27 agosto fino a giovedì 30 agosto 2001 alle 14.00, quando si terrà l'asta di tutti gli oggetti del garage dell'escusso, è una misura conservativa e può – almeno nel risultato – essere equiparata all'apposizione dei sigilli ai locali del garage, che può essere giustificata solo in caso d'urgenza e di proporzionalità della misura (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, n. 16 ad art. 98). Orbene in casu l'urgenza va ammessa, ritenuto che l'Ufficio ha pochi giorni per allestire la lista completa dei beni che metterà all'asta il 30 agosto 2001 e che – al contrario del ricorrente abituato ad allestire inventari di oggetti di garage – i funzionari dell'Ufficio necessiteranno con tutta evidenza di almeno 2 giorni per inventariare pezzi sfusi e minuti contenuti in circa 130 pagine fitte dell'inventario prodotto dall'escusso. Occorre inoltre considerare che gli oggetti messi all'asta sono in parte quelli contenuti nell'inventario fornito dall'escusso e in parte oggetti nuovi, sostitutivi di oggetti ormai venduti (e il cui prodotto tuttavia non è stato versato all'Ufficio). Durante i 2 giorni che precedono l'asta sarebbe ipotizzabile la soluzione di lasciar svolgere l'attività del garage e di inviare uno o due funzionari dell'UEF per effettuare l'inventario e per controllare che il prodotto della vendita di beni da parte dell'escusso profitti ai creditori, ma essa si rivela estremamente difficoltosa e comunque sproporzionata in termini di costi. Di conseguenza, la decisione dell'Ufficio di chiudere il negozio è corretta ma eccessiva se estesa su tre giorni e mezzo. Essa è invece proporzionata e opportuna se limitata a due giorni. A titolo abbondanziale occorre ricordare all'escusso che al termine dell'asta, supposto che vi siano beni per i quali l'incanto è andato deserto e che di conseguenza l'esecuzione cessa su di essi (cfr. art. 126 cpv. 2 LEF), egli potrà nuovamente disporne e metterli in vendita.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
richiamati gli art. 17, 20a, 34, 96, 98 e 126 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 2001 __________, __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenze l'UEF di __________ martedì __________ alle ore 13.00 alla chiusura dei locali occupati dalla ditta individuale __________ garage (officina e negozio) in vista della preparazione dell'incanto che avrà luogo il __________ alle ore 14.00.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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