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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.230
Data decisione, Autorità:
27.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00230
Lugano
27 luglio
2001
PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia
26 giugno 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il
rifiuto di prendere posizione in merito ad una rivendicazione di proprietà
nell’ambito del fallimento di
preso atto
che con scritto 16 luglio 2001 l’UEF di Locarno ha comunicato al creditore di
aver accettato la propria rivendicazione di proprietà, riattivando la procedura
fallimentare in oggetto;
ritenuto
che pertanto – l’atto ritardato essendo stato compiuto - il ricorso è da
ritenere privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
richiamati
gli art. 17 cpv. 3, 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 26 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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