AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.211
Data decisione, Autorità: 30.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00211
Lugano 30 maggio 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella rogatoria di pignoramento 14 agosto 2000 nell’esecuzione a carico di
procedura concernente anche
viste le osservazioni 23 maggio 2001 dell’UEF di Mendrisio;
esperita l’ispezione il 22 maggio 2001 presso l’UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 14 agosto 2000 il __________ chiedeva alll’UEF di Mendrisio di procedere, in via rogatoriale, al pignoramento nell’esecuzione n.__________ a carico di __________ promossa dalla __________;
che il 30 aprile 2001 il __________ formulava ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’UEF di Mendrisio a seguito della mancata evasione della rogatoria di pignoramento;
che in data 2 maggio 2001 l’UEF di Mendrisio ha provveduto a pignorare nell’esecuzione n. __________ diversi beni immobili di proprietà dell’escusso;
che tali beni immobili sono stati realizzati il 3 maggio 2001 nell’ambito di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla __________ nei confronti di __________;
che essendo l’atto omesso stato compiuto, il ricorso è da ritenere evaso;
che nel corso dell’istruttoria sono tuttavia emerse diverse aritmie procedurali imputabili al cursore dell’UEF di Mendrisio __________;
che in particolare, nel corso dell’ispezione 22 maggio 2001 presso l’UEF di Mendrisio sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamato l’art. 17 cpv. 3 LEF
pronuncia:
Il ricorso 30 aprile 2001 del __________, è evaso nel senso dei considerandi.
E’ ordinata l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________, cursore all’UEF di Mendrisio.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione a: - UEF di Mendrisio;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster