AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2009.64
Data decisione, Autorità: 07.07.2009, CEF
Titolo: Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
Incarto n. 15.2009.64
Lugano 7 luglio 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 18 giugno 2009 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di
PI 2, __________
nelle varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da
PI 3 (rappresentata dalla PI 3, __________, __________)
es. n. __________, __________, __________ PI 4 es. n. __________,
PI 5 (rappr. dalRA 1, __________) es.n. __________, __________, __________ PI 6 (rappr. dal RA 1 ) es. n. __________, __________ PI 7 (patrocinato dall’ PA 1 ) es. n. __________ PI 8 es. n. __________
PI 9 (rappresentata da __________ __________, __________) es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, il 16 gennaio 2009 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1 e della madre PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione la quota di comproprietà di ½ della PPP n. __________ in territorio del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio precisato che la PPP n. __________ è gravata da ipoteche per complessivi fr. 200'000.--. Nello stesso ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.
B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 16 aprile 2009 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 6 maggio 2009. All’udienza, alla quale era presente solo un creditore, nessuna conciliazione è stata raggiunta. Dal relativo verbale risulta che la comunista PI 2 sarebbe deceduta.
C. Il 7 maggio 2009 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
D. Il 18 giugno 2009, l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto
Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta da lui e dalla madre signora PI
Dall’atto di morte di data 25 giugno 2009 richiesto da questa Camera al competente ufficio circondariale dello stato civile emerge che PI 2 è decessa il __________ gennaio 2009.
In considerazione di questa circostanza l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché proceda ad accertare gli eredi di PI 2, atteso che nell’ipotesi in cui PI 1 risultasse essere l’unico erede della defunta, il pignoramento della sua interessenza nell’eredità decadrebbe divenendo l’escusso il solo proprietario dei beni appartenuti in precedenza alla comunione ereditaria.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
L’istanza è respinta.
Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster