AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.39009
Data decisione, Autorità: 08.11.2001, GIAR
N. 390.2001.9 M Lugano, 8 novembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 29 ottobre 2001 da
__________, __________(difeso dall'avv. __________);
e trasmessa in data 2-5 novembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. Arturo Garzoni;
concesso all’accusato istante, con ordinanza 5 novembre 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 6/7 novembre 2001;
letti ed esaminati gli atti dell’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ e __________ sono stati arrestati in uscita dalla Svizzera, in data 25 luglio 2001. Sono stati trovati in possesso di documentazione finanziaria compromettente (segnatamente firmata da __________), a proposito della quale hanno fornito spiegazioni poco convincenti e contraddittorie. Da una rogatoria __________ del 1999 emerge inoltre la connessione fra __________ e tale __________, persona oggetto d’inchiesta penale in __________ per un grosso traffico di cocaina (v., più in esteso, decisione 9 agosto 2001 sulla prima istanza di libertà provvisoria di __________, inc. Giar 390.2001.2 consid. B p. 2 come qui, verbatim, decisione 30 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.4 consid. A p. 1-2).
In data 26 luglio 2001, questo giudice ha confermato l’arresto di entrambi gli accusati, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di riciclaggio di denaro; l’accusa è stata successivamente estesa ai titoli di estorsione (sub. coazione) con notifica a verbale 6 agosto 2001 ore 15.00 p. 1, ed ai titoli di riciclaggio aggravato e falsità in documenti con decisione 27 agosto 2001 (v. preavviso negativo 27 agosto 2001, inc. Giar 390. 2001.4 doc. 1 p. 2).
B.
Una prima istanza di libertà provvisoria di __________, datata 3 agosto 2001, è stata respinta da questo Ufficio con decisione 9 agosto 2001 (inc. Giar 390.2001.2) per sussistenza di necessità istruttorie e pericolo di fuga (loc. cit., consid. 3.1 e 3.2). Una seconda istanza di libertà provvisoria (inc. Giar 390.2001.4), inoltrata in data 24 agosto 2001 e fondata essenzialmente sulla pretesa insussistenza degli indizi di reato nonché sull’assenza di pericolo di collusione e di fuga, è stata respinta con decisione 30 agosto 2001 in accoglimento della contraria tesi dell’accusa (loc. cit., consid. 2-4 p. 4-7).
C.
La nuova, corposa istanza di libertà provvisoria 29 ottobre 2001 (inc. Giar 390.2001.9 doc. 1) dedica ampio spazio ad un’analisi dell’ipotesi accusatoria (loc. cit., pto. 2 p. 2-8), giungendo alla conclusione che, mancando a tutt’oggi la prova materiale dei reati a monte dell’accusa di riciclaggio, farebbero difetto gli indizi di reato (loc. cit., pto. 2.21 p. 7, pto. 6 p. 12-14; per l’ipotesi di reato di estorsione sub. coazione v. istanza, cit., pto. 5 p. 11). Tutte le persone coinvolte nell’inchiesta sono già state sentite (o avrebbero già dovuto essere sentite), motivo per cui l’accusato istante contesta pure l’esistenza di ulteriori necessità istruttorie nonché ogni e qualsiasi pericolo di collusione (loc. cit., pto. 3 p. 8-9) e di fuga (loc. cit., pto. 5 p. 12).
D.
Il Procuratore Pubblico, fatto il punto sullo stato d’avanzamento dell’istruttoria (v. preavviso negativo 2-5 novembre 2001, inc. Giar 390.2001.9 doc. 2 p. 2), evidenziato come gli elementi di giudizio già raccolti costituiscano indizi sufficientemente seri a carico dell’accusato istante (ibid.), e ribadito che nell’ambito della medesima deve essere acquisita ulteriore documentazione (in specie quella proveniente dalla __________ e chiesta con rogatoria non ancora evasa, loc. cit., p. 3), postula il mantenimento della detenzione preventiva di __________ anche a ragione del concreto pericolo di una sua fuga, semmai mitigabile solo con il deposito di una congrua cauzione (ibid.).
E.
In sede di osservazioni 6/7 novembre 2001 al preavviso negativo del magistrato inquirente (inc. Giar 390.2001.9 doc. 4), l’accusato istante – riconfermato in termini inutilmente prolissi quanto già ripetutamente esposto – evidenzia l’aleatorietà dei tempi e modi di evasione della rogatoria in __________ (loc. cit., p. 2) e la dubbia utilità della medesima (loc. cit., p. 6-7), taccia di “illazione del tutto inaccettabile ed arbitraria” la tesi secondo la quale egli avrebbe incassato a nome e per conto di __________ (loc. cit., p. 4), negando infine l’esistenza di un pericolo di fuga (loc. cit., p. 7), definendo nel contempo poco sensata la richiesta di cauzione formulata da parte del magistrato inquirente (loc. cit., p. 8).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
a) Consapevole del rischio (anzi, della certezza) di ripetersi, questo giudice non può far altro se non ribadire che con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può tranquillamente concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
In precedenza, questo giudice si era volutamente astenuto dall’esprimersi sull’attendibilità delle tesi difensive, ricordando che le contestazioni di natura sostanziale sollevate dall’accusato “competono notoriamente alla Corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante” (v. decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 2c p. 5). L’insistenza con la quale __________ ripresenta questi argomenti (oltretutto, sempre gli stessi) costringe il giusdicente ad esprimersi in termini più espliciti.
b) Può dirsi ormai accertato che i primi fondi oggetto d’inchiesta e movimentati direttamente dall’accusato (o con il suo fattivo appoggio) sono stati depositati in Svizzera, presso l’allora __________ di__________, a partire dal febbraio 1994 da __________, procuratore del conto formalmente intestato alla compagna di lui __________ (v. rapporto finale 9 ottobre 2001 dell’Equipe finanziaria, all’inc. MP in classatore separato, pto. 3.1 e allegato 1). Nessuno meglio di __________ può sapere chi effettivamente sia __________, per averne tutelato gli interessi in più occasioni, di fronte alle autorità penali __________; l’accusato istante, allora, sa (e non può non sapere) quale reputazione abbia il suo cliente __________, rispettivamente che gli introiti di lui potrebbero anche non essere (detto in termini eufemistici) di provenienza assolutamente cristallina (v. ad es. il verbale 11 giugno 1997 di autorità giudiziaria __________ relativo al presunto coinvolgimento del __________ in organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di stupefacenti, rinvenuto nella valigetta dell’accusato al momento dell’arresto, v. verbale MP __________ del 17 ottobre 2001, ore 14.30, all’inc. MP, classatore verbali PP 2, doc. 21 p. 3). Ma c’è di più: __________, proprio per i suoi rapporti con __________, è meglio di chiunque altro in grado di valutare la persona della coaccusata __________, segnatamente i rapporti di lei con __________, l’attività di lei e i relativi introiti.
c) Cionondimeno, l’accusato istante persiste nel sostenere la tesi difensiva secondo la quale egli non saprebbe neppure dell’esistenza della società off-shore __________ __________ (sui conti della quale sarebbe confluito, dopo diversi passaggi, il capitale di __________), mentre che gli importi deviati sul proprio conto in __________ si giustificherebbero quali onorario e spese per prestazioni legali a favore della coaccusata __________.
Questa tesi difensiva appare già debole di per sé. A prescindere dal fatto che la natura di quegli importi quali onorario dovuto dalla coaccusata __________ è soltanto l’ultima delle quattro o cinque versioni fornite dall’accusato, si consideri la ragguardevole entità del preteso onorario (circa 130 mio. ptas. [v. verbale MP __________ del 23 agosto 2001 ore 14.30, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 13 p. 13], al cambio attuale pari ad almeno fr. 1,1 mio circa), in contrapposizione con la vaghezza delle prestazioni fornite (mai dettagliatamente fatturate) e la natura deontologicamente più che dubbia delle medesime (per sua stessa ammissione, il legale avrebbe non solo lavorato senza anticipi, ma avrebbe addirittura finanziato il sostentamento della coaccusata __________ [v. istanza di libertà provvisoria 24 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.4 doc. 2 pto. 4f p. 5] nonché versato di tasca propria cauzioni e fornito prestazioni per terze persone [v. verbale cit., p. 12, e istanza cit., pti. 4g e 4e, p. 6]; notasi poi che, seppur accompagnasse la cliente fino a __________ per incontri professionali di lei, poi evitava accuratamente di partecipare alle discussioni, v. verbale MP di confronto __________ / __________ del 17 ottobre 2001 ore 09.00, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 20 p. 6).
Sulla bocca di colui che tutela da anni gli interessi dei più volte menzionati __________ e __________, poi, la medesima tesi sconfina apertamente nella temerarietà, soprattutto se – come già detto – non confortata dal benché minimo appoggio documentale (infatti, il coacervo di fatture allegato all’istanza qui discussa non sembra stare in alcuna connessione con l’attività di __________ quale legale della coaccusata , e da esso non si può certo dedurre una qualsiasi legittimazione per il preteso “notevole importo” [istanza, cit., pto. 2.4 p. 3] fatturato a __________ – anzi, per la precisione neppure fatturato a: lo scatolone prodotto in allegato all’istanza di libertà provvisoria 24 agosto 2001, cit., contiene sì diverse pratiche più o meno impegnative, ma un esame puntuale delle stesse non ha permesso di rinvenire una fattura, né l’accusato istante ne ha concretamente indicata alcuna). Chi, come l’accusato istante, pretende di sostenere una tesi difensiva incompatibile con il normale andamento delle cose e con la comune esperienza, deve sforzarsi di rendere la propria versione almeno verosimile, e deve sforzarsi tanto più concretamente quanto più inverosimile è la sua tesi: non basta – come invece fa l’accusato istante – sollevare una cortina fumogena fatta di infiniti documenti privi di concreto nesso con l’inchiesta, oppure censurare singoli dettagli senza fondamentale influsso sulla credibilità della tesi accusatoria (v., ad es., la questione della sua presenza a Lugano in data 18 novembre 1997 [v. istanza 24 agosto 2001, cit., pto. 4c p. 5]).
d) La pretesa estraneità dell’accusato istante alla costituzione della società _____ __________ ed alla gestione dei suoi fondi è un altro punto privo di ogni e qualsiasi credibilità. Se si considera da un lato la professione legale di __________, il quale vuole inoltre far credere che gli ingenti importi versatigli rappresentino gli onorari dovutigli da __________, e se si considera, d’altro canto, la figura della coaccusata __________, (forse) stella nel firmamento europeo dell’aerobica ma per nulla credibile come imprenditrice (tant’è che ella medesima afferma di non ricordare quanto denaro abbia investito nelle sue varie partecipazioni, né come abbia racimolato i fondi necessari, v. verbale MP __________ del 22 agosto 2001, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 11 p. 3), l’andamento naturale delle cose e la comune esperienza portano a ritenere come ben più probabile che sia stato l’accusato istante a gestire la __________; a ciò si aggiungano le convergenti dichiarazioni del coaccusato __________ (v., ad es., verbale MP __________ del 5 settembre 2001, ore 14.00, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 14 p. 3-4).
e) Neppure si comprende, da ultimo, perché l’accusato istante si dia tutta quella pena a rendere credibile la titolarità di __________ sui beni oggetto d’inchiesta: se davvero __________ è quel personaggio rispettabile che l’accusato istante si sforza di dipingere (v. istanza, cit., pto. 2.18-19 p. 6, pto. 2.21 p. 7-8), mal si comprende perché __________ non ammetta che è __________ il vero avente diritto sui beni menzionati – comunque, come lui dice risultargli, di provenienza lecita.
f) Se ne deve concludere, come già poche settimane orsono ha fatto la lod. Camera dei ricorsi penali chinatasi a decidere sulla legittimità dell’estensione dell’accusa contro il qui istante per titolo di riciclaggio aggravato e falsità in documenti (v. sentenza 12 ottobre 2001, inc. CRP __________, consid. 7 p. 6-7), che gli indizi di colpabilità a carico di __________ erano sin dall’inizio dell’istruttoria più che concreti, e che anzi col tempo – complici anche le sempre più inverosimili dichiarazioni dell’accusato medesimo (che avrebbe almeno dovuto avere il buon gusto di non sottolineare la propria collaborazione con gli inquirenti, v. osservazioni, cit., p. 7) – hanno acquisito ulteriore verosimiglianza. Ovviamente impregiudicato il giudizio della competente Corte di merito, per chi scrive __________ sa perfettamente (ed ha sempre perfettamente saputo) che i fondi in oggetto non sono di sua spettanza, bensì del suo cliente __________; che quest’ultimo ha la reputazione di essere un criminale di alto bordo; che i fondi in discussione, allora, sono verosimilmente provento di reato; che tanto l’utilizzazione della off-shore __________ quanto l’idea di svuotare i conti della stessa società facendo affluire il denaro su propria relazione bancaria a __________ rappresentano due operazioni da lui (da solo o con altri) scientemente ideate al duplice scopo di rendere più arduo l’accertamento dell’origine dei fondi medesimi, e di sottrarli in tal modo ad eventuali accertamenti da parte delle autorità penali __________.
a) In tema di esigenze istruttorie ancora da evadere, il Procuratore Pubblico si limita a rinviare a quanto esposto dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto in occasione della decisione 9 agosto 2001 (v. preavviso negativo, cit., p. 3). Questo rinvio, tuttavia, è un po’ troppo lapidario, e non tiene conto del tempo trascorso, nel senso che ciò che era d’attualità tre mesi orsono può non più esserlo oggi.
Unica, concreta necessità istruttoria indubbiamente non ancora evasa è la rogatoria rivolta alle autorità __________ in data 12 settembre 2001 (inc. MP doc. 130 e 131). Si tratta, a non dubitarne, di misura istruttoria indispensabile per ricostruire quel nesso fra le operazioni di riciclaggio imputate all’accusato istante ed i reati a monte, riconducibili a __________ – nesso sino ad oggi soltanto presunto, e contestato con veemenza da __________. Va da sé che la documentazione acquisita per quella strada dovrà poi essere vagliata e sottoposta agli accusati, e che da quelle audizioni potrebbero scaturire ulteriori quesiti bisognosi di approfondimento. Le contestazioni dell’accusato istante, secondo il quale tutte le prove necessarie sono necessariamente già state acquisite, rispettivamente avrebbero già dovuto esserlo (v. istanza, cit., pto. 3 p. 8-9), sono troppo generiche per meritare attenzione, e soprattutto sono smentite dagli atti (v. anche, sulle necessità istruttorie nei confronti di accusato reticente, già la decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 3a p. 5).
b) Notoriamente, non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3b p. 5; decisione 30 agosto 2001 in questo medesimo incarto, cit., consid. 3b p. 5-6).
Di principio non si possono che confermare le considerazioni già proposte in occasione delle precedenti decisioni sulla libertà provvisoria dell’accusato istante (v. decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 3b p. 6; decisione 9 agosto 2001, cit., consid. 3.1 p. 8-9); anzi, la pervicace sfrontatezza dimostrata dall’accusato istante in prosieguo d’inchiesta rende, se possibile, ancora più concreto il paventato astratto pericolo di inquinamento delle prove, finalizzato a rendere plausibili le tesi discusse (supra, consid. 2c-2e). E se tale pericolo è diminuito nei confronti di persone residenti in Svizzera, in considerazione degli interrogatori e dei confronti nel frattempo effettuati, esso resta teoricamente acuto nei confronti di quelle residenti in __________, segnatamente il più volte menzionato , ma pure quell’ cui vengono attribuiti ruoli di uomo di paglia gestito, appunto, dall’accusato istante.
c) A oltre tre mesi dall’arresto è giustificato, tuttavia, porsi due domande: se nel frattempo le persone residenti in __________ e potenzialmente interessanti per l’inchiesta non conoscano ormai in ogni dettaglio il tenore delle dichiarazioni dei due accusati qui detenuti, e se l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva dei medesimi sia giustificato nell’incerta (quo all’esito ed ai tempi) prospettiva di evasione della commissione rogatoria. Alla prima domanda non può essere data concreta risposta; certo, astrattamente, se è vero che a monte dell’accusato istante sta una pericolosa organizzazione criminale, è verosimile che nel frattempo il vertice della medesima abbia saputo acquisire le informazioni di cui necessitava per preparare eventuali interrogatori in termini che non contraddicessero le versioni fornite qui dai due accusati.
Per quanto è della seconda domanda, corrisponde a costante giurisprudenza di questo Ufficio che “eventuali eccessive lungaggini nell’evasione di una rogatoria non devono andare di principio a detrimento dell’accusato in detenzione preventiva: seppur con particolare attenzione ad ogni singola fattispecie, la salvaguardia del principio di proporzionalità può al limite significare che la pubblica accusa – raggiunta una certa durata dell’arresto – debba scegliere fra la rinuncia a documentazione estera ed il mantenimento della misura privativa della libertà (in tal senso era stata ad esempio ordinata la liberazione di una relazione bancaria lungamente bloccata, v. decisione 16 agosto 2000 in re T., inc. Giar 386.99.11 consid. 5b; come qui, in germe, già decisione 19 agosto 1999 in re L., inc. 386.99.9 consid. 4d)” (sic in decisione 18 ottobre 2001 in re R., inc. Giar 664.2000.3 consid. 5a). Ciò vale a maggior ragione quando precipuo interesse per un sollecito avanzamento dell’inchiesta dovrebbe averlo proprio il Paese richiesto – essendosi i fatti topici svolti sul suo suolo, e potendo il loro chiarimento tornare utile per altre inchieste su crimini capitali. Secondariamente, va pure rilevato che con la rogatoria non sono stati chiesti nuovi passi istruttori, bensì unicamente l’acquisizione di documentazione attinente precedenti inchieste a carico dei fratelli __________, forse già concluse (v. commissione rogatoria 12 settembre 2001, inc. MP doc. 131, pto. 3 p. 3): dunque, si tratta effettivamente di documentazione che difficilmente potrebbe venire alterata in caso di concessione della libertà provvisoria all’accusato istante.
d) Se ne deve concludere che quella che rappresenta l’effettiva esigenza istruttoria più importante, l’acquisizione della documentazione spagnola per via rogatoriale, non sembra essere ormai più messa in pericolo da un’eventuale liberazione provvisoria dell’accusato istante, soprattutto in quanto trattasi di documentazione non suscettibile di essere alterata o soppressa dall’interessato. Inoltre, il magistrato inquirente non ha menzionato altre imprescindibili necessità d’inchiesta. Da ultimo, considerati gli oltre tre mesi già trascorsi in detenzione preventiva da parte di __________ nonché l’incerta prospettiva temporale per l’evasione della rogatoria, un prolungamento dell’arresto cui è sottoposto l’accusato istante si avvererebbe lesivo del principio di proporzionalità.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).
b) Come già dettagliatamente esposto dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto in occasione delle due precedenti decisioni (v. decisione 9 agosto 2001, cit., consid. 3.2, e decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 4b), il pericolo che __________ si sottragga al prosieguo del procedimento penale svizzero è concreto, mancando egli di ogni e qualsiasi legame con la Svizzera. L’affermazione secondo la quale all’accusato istante non converrebbe comunque sottrarsi al procedimento svizzero, ritenuto come nel suo Paese il reato di riciclaggio sia perseguito ben più duramente (v. istanza, cit., pto. 6 p. 14), non è comprovata in alcun modo (ma non è neppure contestata dalla pubblica accusa).
Tuttavia, se in precedenza l’adozione di misure sostitutive quali la liberazione su cauzione aveva dovuto essere esclusa per la concomitante presenza di pericolo di inquinamento delle prove e di collusione, l’evoluzione dell’incarto nel senso indicato sopra (consid. 3d) permette di riconsiderare tale prospettiva, non da ultimo anche perché il protrarsi dell’inattività lavorativa rappresenta per l’accusato istante – libero professionista – causa di grave danno, e tenuto inoltre conto dell’asserito interesse dell’accusato a tenersi a disposizione delle autorità svizzere.
c) L’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SemJud 1981 p. 389 e relative citazioni; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 719; Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 2000, note 21 a 23 ad § 73 StPO). Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SemJud 1980, p. 181 e 586).
d) __________, che aveva offerto di prestare una (invero modesta) cauzione in sede d’istanza di libertà provvisoria 24 agosto 2001 (cit., pto. 6 p. 9), non fa più cenno a tale possibilità nell’istanza qui discussa. Anzi, in sede di osservazioni 6 novembre 2001 (cit., p. 8) afferma che, se era lecito offrire una cauzione a fine agosto 2001, quando numerosi passi istruttori erano ancora da compiersi, ciò più non si giustificherebbe oggi, dopo 105 giorni di carcere patito, ed oltretutto per un importo troppo elevato quale è quello richiesto dal Procuratore Pubblico. L’obiezione dell’accusato istante perde di vista che la prestazione di una cauzione è finalizzata unicamente a minimizzare il pericolo che egli si sottragga al procedimento svizzero, ed è dunque non solo indipendente dall’ulteriore esistenza di necessità istruttorie, ma addirittura improponibile quando sussistano esigenze d’inchiesta incompatibili con la rimessa in libertà dell’accusato (supra, consid. 4b). Inoltre, ritenuto che l’obiezione appena discussa non sembra possa essere letta come un rifiuto a priori da parte dell’accusato istante di prestare cauzione, va pure fatto presente che il codice di rito impone al magistrato l’adozione di misure sostitutive dell’arresto, quando idonee per raggiungere lo scopo della misura privativa della libertà (art. 96 CPP): dunque, l’eventualità deve essere considerata d’ufficio.
Nel caso di specie, richiamate le motivazioni già addotte sopra (consid. 4b) e dunque accertata la possibilità di una liberazione dell’accusato istante su cauzione, resta da quantificare la medesima. Dalle informazioni sulla persona di __________ risulta che egli, padre di tre figli (quasi quattro) e convivente con la loro madre, svolge la professione di avvocato e dichiara un reddito annuo medio di circa 30 / 40 mio ptas. (v. verbale MP 23 agosto 2001, ore 14.30, inc. MP classatore verbali PP 2, doc. 13 p. 3; l’importo equivale a circa fr. 270'000 / 360'000), anche se dalla dichiarazione del proprio reddito 14/16 ottobre 2001 (prodotta con l’istanza qui discussa) sembrerebbe doversi dedurre un reddito complessivo, per i primi nove mesi del corrente anno (senza dimenticare che l’accusato non lavora più da fine luglio), superiore agli 80 mio ptas. L’alto reddito da lui conseguito fa apparire la proposta (subordinata) del magistrato inquirente per una cauzione pari a fr. 150'000.— (v. preavviso negativo, cit., p. 3) senz’altro commisurata alle capacità dell’accusato istante. L’importo menzionato appare pure in equo rapporto con l’entità oggettiva del reato principale imputato a __________ (riciclaggio per oltre fr. 2,2 mio): a titolo di paragone, in altra recente decisione (26 ottobre 2001 in re A., inc. Giar 529.2001.2) una persona accusata di truffa ed altri reati patrimoniali per un importo di circa fr. 1,4 mio è stata posta in libertà provvisoria contro versamento di una cauzione pari a fr. 100'000.—.
La cauzione stabilita potrà essere versata dall’accusato medesimo o da terzi (art. 111 cpv. 2, 111 cpv. 3 e contrario CPP), ovviamente senza attingere a denaro sequestrato o comunque di illecita provenienza (in tal senso v. preavviso negativo, ibid.).
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che nei confronti di __________ sono dati gravi indizi di colpevolezza, come all’originaria promozione d’accusa ed alla successiva estensione. Sussiste inoltre concreto pericolo di fuga.
Quest’ultimo può essere validamente limitato tramite prestazione di adeguata cauzione, che viene fissata in fr. 150'000.—.
Per i quali motivi
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 110 s. e 279 ss. CPP
d e c i d e :
L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 29 ottobre 2001 da __________ è accolta.
§ Di conseguenza, __________ è posto in libertà provvisoria previo versamento di una cauzione dell’importo di frs. 150'000.— (franchi svizzeri centocinquantamila) presso il Ministero Pubblico, Lugano.
Non si prelevano tassa né spese di giustizia.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster