AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.38904
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, GIAR
N. 389.2001.4 M Lugano, 15 novembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 9 novembre 2001 da
__________, __________(difesa d’ufficio dall’avv. __________)
e trasmessa in data 12/13 novembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. Arturo Garzoni;
concesso all’accusata istante, con ordinanza 13 novembre 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 13 novembre 2001;
letti ed esaminati gli atti dell’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ e __________ sono stati arrestati in uscita dalla Svizzera, in data 25 luglio 2001, sospettati di riciclaggio di denaro (v., più in esteso, decisione 9 agosto 2001 sulla prima istanza di libertà provvisoria di __________, inc. Giar 390.2001.2 consid. B p. 2). In data 26 luglio 2001, questo giudice ha confermato l’arresto di entrambi gli accusati, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per quel titolo di reato; l’accusa è stata successivamente estesa ai titoli di estorsione (sub. coazione) con notifica a verbale MP 22 agosto 2001 ore 14.00, ed ai titoli di riciclaggio aggravato e falsità in documenti con decisione 27 agosto 2001 (v. preavviso negativo 27 agosto 2001, inc. Giar 389.2001.2 doc. 1 p. 1)(come qui, già in decisione 30 agosto 2001 sulla prima istanza di libertà provvisoria dell’accusata, inc. Giar 389.2001.2, consid. A).
Una prima istanza 24 agosto 2001 è stata respinta con decisione 30 agosto 2001 (cit.), per sussistenza di necessità d’inchiesta, pericolo di collusione e di fuga.
B.
L’accusata istante ripropone ora la richiesta di essere messa in libertà provvisoria (v. istanza 9 novembre 2001, inc. Giar 389.2001.4 doc. 1), fondandola essenzialmente sulla pretesa inesistenza di indizi di colpevolezza a suo carico (loc. cit., pto. 5.3 p. 3-5), di pericolo di collusione (loc. cit., pto. 7 p. 8-9) e di pericolo di fuga (loc. cit., pto. 5.4 p. 5), quest’ultimo oltretutto mitigato dalla maggiore severità con la quale la __________ punirebbe il reato di riciclaggio (loc. cit., pti. 5.4.1-5.4.4 p. 5-6).
C.
Il Procuratore Pubblico, riassunti gli indizi di colpevolezza e riaffermata l‘esistenza di ulteriori necessità istruttorie (v. preavviso negativo 12/13 novembre 2001, inc. Giar 389.2001.4 doc. 2 p. 1-2), rammentata l’avvenuta concessione della libertà provvisoria al coaccusato __________ previa versamento di una cauzione, si dice disposto a procedere nel medesimo modo con l’accusata istante (loc. cit., p. 3).
D.
Con osservazioni 13 novembre 2001 (inc. Giar 389.2001.4 doc. 4), l’accusata istante – ribadita la propria innocenza e preso atto della possibilità di una sua messa in libertà provvisoria contro versamento di una cauzione (loc. cit., p. 1-2) – disquisisce essenzialmente solo sull’entità della prospettata cauzione.
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti. Ella risulta infatti essere l’intestataria formale di tutte le relazioni bancarie che hanno ospitato i fondi poi confluiti nella società __________ (v. rapporto preliminare 19/2001 27 agosto 2001 dell’équipe finanziaria del MP, agli atti MP s.n., pto. 3.3 p. 3, e allegati; v. ora rapporto finale 9 ottobre 2001 dell’Equipe finanziaria, all’inc. MP in classatore separato, pto. 3.1 e allegato 1). Si dice, in verità, anche effettiva avente diritto economico di tali attivi (v. verbale MP __________ del 22 agosto 2001, ore 14.00, passim, in specie p. 3 in fine): ma sull’origine di tale denaro l’accusata non solo non ha saputo fornire prova documentale alcuna, ma anzi ha fornito molteplici, contraddittorie spiegazioni (parlando prima del reddito di attività sportiva, poi di una clinica dentaria, infine di una propria attività quale prostituta di lusso, v. ad es. verbale MP 22 agosto 2001 ore 14.00, p. 5, 7).
b) Così si esprimeva, verbatim, questo medesimo giudice in sede di decisione 30 agosto 2001 (cit., consid. 3 p. 4), e così ritiene di doversi esprimere oggi: in primo luogo, la effettiva (e non solo nominale) titolarità degli importi in discussione millantata da __________ appare incompatibile con le prove raccolte circa il deposito delle prime somme di denaro, effettuato personalmente da __________ sul conto aperto originariamente presso la __________ di __________. In secondo luogo, le spiegazioni che l’accusata istante ha fornito sull’origine dei suoi (pretesi) risparmi sono col tempo divenute sempre più contorte, contraddittorie ed inverosimili. Dati tali presupposti, che __________ protesti la propria innocenza (v. istanza, cit., pto. 5.3 p. 3-4) è semplicemente fuorviante: almeno, lo fa senza troppa convinzione, sorvolando elegantemente proprio sulle questioni più ostiche quali, appunto, l’origine dei fondi (loc. cit., pto. 5.3 p. 4).
a) Unica, concreta necessità istruttoria indubbiamente non ancora evasa è la rogatoria rivolta alle autorità __________ in data 12 settembre 2001 (inc. MP doc. 130 e 131). Si tratta, a non dubitarne, di misura istruttoria indispensabile per ricostruire quel nesso fra le operazioni di riciclaggio imputate all’accusata istante ed i reati a monte, riconducibili a __________ – nesso sino ad oggi soltanto presunto, e contestato con veemenza da __________ (v. istanza, cit., pto. 2 p. 1 e pto. 5.3 p. 3-4). Va da sé che la documentazione acquisita per quella strada dovrà poi essere vagliata e sottoposta agli accusati, e che da quelle audizioni potrebbero scaturire ulteriori quesiti bisognosi di approfondimento.
Non basta, tuttavia, che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3b p. 5).
b) In linea di principio non si possono che confermare le considerazioni già proposte in occasione della precedente decisione sulla libertà provvisoria dell’accusata istante (v. decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 4b p. 6). E se il pericolo di collusione può essere diminuito nei confronti di persone residenti in Svizzera, in considerazione degli interrogatori e dei confronti nel frattempo effettuati, esso resta teoricamente acuto nei confronti di quelle residenti in __________, segnatamente il più volte menzionato , ma pure quell’ cui vengono attribuiti ruoli di uomo di paglia gestito dal coaccusato __________.
c) A oltre tre mesi dall’arresto è giustificato, tuttavia, chiedersi se nel frattempo le persone residenti in __________ e potenzialmente interessanti per l’inchiesta non conoscano ormai in ogni dettaglio il tenore delle dichiarazioni dei due accusati qui detenuti, e se l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva dei medesimi sia giustificato nell’incerta prospettiva di evasione della commissione rogatoria. In risposta alla prima domanda si può solo presumere che se davvero esiste la pericolosa organizzazione criminale facente capo a __________, è verosimile che nel frattempo il vertice della medesima abbia saputo acquisire le informazioni di cui necessitava per preparare eventuali interrogatori in termini che non contraddicessero le versioni fornite qui dai due accusati.
Per quanto è della seconda domanda, corrisponde a costante giurisprudenza di questo Ufficio che “eventuali eccessive lungaggini nell’evasione di una rogatoria non devono andare di principio a detrimento dell’accusato in detenzione preventiva [...]” (sic in decisione 18 ottobre 2001 in re R., inc. Giar 664.2000.3 consid. 5a; come qui, in germe, già decisione 19 agosto 1999 in re L., inc. 386.99.9 consid. 4d), soprattutto quando precipuo interesse per un sollecito avanzamento dell’inchiesta dovrebbe averlo proprio il Paese richiesto. Secondariamente, va pure rilevato che con la rogatoria non sono stati chiesti nuovi passi istruttori, bensì unicamente l’acquisizione di documentazione attinente precedenti inchieste a carico dei fratelli __________, forse già concluse (v. commissione rogatoria 12 settembre 2001, inc. MP doc. 131, pto. 3 p. 3): dunque, si tratta di documentazione che difficilmente potrebbe venire alterata in caso di concessione della libertà provvisoria all’accusata istante.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).
b) Come già rilevato in occasione della precedente decisione su istanza di libertà provvisoria (v. decisione 30 agosto 2001, cit., consid. 5b p. 7), “__________ non ha legame alcuno con la Svizzera. Anzi, tutti i suoi interessi (familiari, affettivi e personali) portano in __________, paese di cui lei possiede la cittadinanza (ragione per cui non sarebbe estradabile)”. L’affermazione secondo la quale all’accusata istante non converrebbe comunque sottrarsi al procedimento svizzero, ritenuto come nel suo Paese il reato di riciclaggio sia perseguito ben più duramente (v. istanza, cit., pti. 5.4.1-5.4.4 p. 5-6), non è comprovata in alcun modo (ma non è neppure contestata dalla pubblica accusa). Tuttavia, se in precedenza l’adozione di misure sostitutive quali la liberazione su cauzione aveva dovuto essere esclusa per la concomitante presenza di pericolo di inquinamento delle prove e di collusione, l’evoluzione dell’incarto nel senso indicato sopra (consid. 3c) permette di riconsiderare tale prospettiva, tenuto soprattutto conto dell’asserito interesse dell’accusata a tenersi a disposizione delle autorità svizzere.
c) L’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SemJud 1981 p. 389 e relative citazioni; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 719; Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 2000, note 21 a 23 ad § 73 StPO). Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SemJud 1980, p. 181 e 586).
d) Nel caso di specie, non vi sono informazioni attendibili sulla situazione economica dell’accusata istante – e ciò principalmente perché ella medesima si è trincerata dietro la millantata titolarità dei beni rinvenuti in Svizzera nel corso dell’inchiesta, pur di non dover ammettere l’effettiva loro pertinenza di __________. D’altra parte, in sede di osservazioni (cit.) e con la successiva comunicazione fax del 13 novembre 2001 (inc. Giar 389.2001.4 doc. 6) __________ ha espressamente dato il suo accordo per la prestazione di una cauzione di entità massima pari a quella richiesta dal Procuratore Pubblico in sede di preavviso negativo. Quanto all’importo proposto dal magistrato inquirente, esso appare commisurato all’entità oggettiva del reato principale imputato all’accusata istante (riciclaggio per oltre fr. 2,2 mio), tenuto conto del suo presumibile ruolo di prestanome: a titolo di paragone, il coaccusato __________ – verosimilmente la mente grigia dell’operazione di riciclaggio in Svizzera – è stato posto in libertà provvisoria contro versamento di una cauzione di fr. 150'000.—, mentre in altra recente decisione (26 ottobre 2001 in re A., inc. Giar 529.2001.2) una persona accusata di truffa ed altri reati patrimoniali per un importo di circa fr. 1,4 mio è stata posta in libertà provvisoria contro versamento di una cauzione pari a fr. 100'000.—.
La cauzione stabilita potrà essere versata dall’accusata medesima o da terzi (art. 111 cpv. 2, 111 cpv. 3 e contrario CPP), ovviamente senza attingere a denaro sequestrato o comunque di illecita provenienza.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che nei confronti di __________ sono dati gravi indizi di colpevolezza, come all’originaria promozione d’accusa ed alla successiva estensione. Sussiste inoltre concreto pericolo di fuga.
Quest’ultimo può essere validamente limitato tramite prestazione di adeguata cauzione, che viene fissata in fr. 100'000.—.
Per i quali motivi
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 110 s. e 279 ss. CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, __________ è posta in libertà provvisoria previo versamento di una cauzione dell’importo di frs. 100'000.— (franchi svizzeri centomila) presso il Ministero Pubblico, Lugano.
Non si prelevano tassa né spese di giustizia.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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