AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.156
Data decisione, Autorità: 27.04.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00156
Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
__________ a
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
(rappr. dall’avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
– 19 aprile 2001 della __________
– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 159'851.--;
che il 12 aprile 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento delle part. __________ e __________ RFD di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________;
che, a seguito della domanda di realizzazione formulata da un creditore ipotecario, il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;
che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;
che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;
che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società
che il 30 marzo 2001 l’UE di Lugano procedeva, nell’esecuzione n. __________, al pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.-- depositato dalla debitrice presso il proprio legale, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo;
che tali diritti venivano stimati dall’Ufficio in fr. 25'000.--;
che con ricorso 19 aprile 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento complementare, sostenendo che lo stesso si è reso necessario a seguito dell’incanto immobiliare del 29 marzo 2001 contro il quale è pendente ricorso;
che di conseguenza, in caso di accoglimento del gravame, il pignoramento complementare del 30 marzo 2001 sarebbe infondato;
che delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito;
che con sentenza 20 aprile 2001 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso 23 marzo 2001 inoltrato da __________ contro l’incanto immobiliare delle part. __________ e __________ RFD di __________;
che per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio di esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio di esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari;
che nel caso di specie il credito di fr. 159'851.-- vantato dalla __________ nei confronti di __________ risulta quasi totalmente scoperto, essendo gli immobili in oggetto stati venduti per fr. 1'135'000.--, a fronte di crediti di rango precedente pari a fr. 1'124'902.23;
che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente effettuando il pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.--, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo, in quanto i beni pignorati, segnatamente le part. __________ __________ RFD di __________, non sono stati sufficienti a coprire il credito di cui all’escuzione n. __________;
che il ricorso 9 aprile 2001 deve quindi essere respinto;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati l’art. 17 e 145 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________.
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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