AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.155
Data decisione, Autorità: 27.04.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00155
Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
(rappr dall’avv. __________)
(rappr dall’avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 19 aprile 2001 della __________
– 19 aprile 2001 della __________– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che il 10 agosto 2000 l’UE di Lugano comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione relativa alla part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa;
che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part. __________ e __________ RFD di __________;
che il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;
che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;
che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;
che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società __________;
che con ulteriore ricorso datato 9 aprile 2001 __________ si aggrava contro l’aggiudicazione degli immobili in oggetto postulandone l’annullamento;
che la ricorrente sostiene che il punto 17 delle condizioni d’incanto sarebbe errato avendo indicato che “il garage sito sul mappale n. __________ è stato costruito parzialmente sul mappale n. __________ di proprietà di terzi”;
che inoltre, a mente di __________, l’aver omesso di allegare al verbale d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001 avrebbe leso i propri interessi impedendo il raggiungimento di una somma maggiore in sede d’asta;
che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie __________ era a conoscenza del contenuto del punto 17 delle condizioni d’incanto sin dal 13 marzo 2001, data di deposito delle stesse;
che il ricorso 9 aprile 2001, nella misura in cui è diretto contro le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, si rivela manifestamente tardivo e quindi irricevibile;
che l’art. 45 cpv. 1 RFF stabilisce i contenuti essenziali delle condizioni d’incanto;
che l’indicazione dell’esistenza di eventuali ricorsi ex art. 17 LEF non costituisce elemento essenziale delle condizioni d’incanto;
che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutandosi di allegare alle condizioni d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001, in quanto non elemento essenziale delle stesse;
che il ricorso 9 aprile 2001, per quanto ricevibile, deve quindi essere respinto;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati l’art. 17LEF, 45 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 __________, per quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster