AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.7
Data decisione, Autorità: 12.01.2009, PRPEN
Titolo: Eseguire una manomissione dannosa in area boschiva
Incarto n. 30.2008.7 1315/503
Bellinzona 12 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Danilo Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 gennaio 2008 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1
contro
la decisione 11 gennaio 2008 n. 1315/503 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla Sezione forestale, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 11 gennaio 2008 la Sezione forestale ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7’500.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 100.-, per avere eseguito una manomissione dannosa in area boschiva sul mappale n. , di sua proprietà, nel comune di __________ - (con riferimento al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007).
Fatti accertati in occasione di un sopralluogo avvenuto il 7 agosto 2007.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con ricorso 8 gennaio 2008, postulandone l’annullamento. In via subordinata chiede la riduzione della multa a non più di fr. 500.-.
C. Con risposta 25 gennaio 2008, la Sezione forestale contesta tutte le censure del ricorrente e chiede la reiezione del gravame, considerando equa e proporzionata la sanzione inflitta.
considerato in diritto
Per quanto attiene alla prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame, mentre non si ritiene necessario procedere al sopralluogo auspicato dal ricorrente, gli atti istruttori essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento (la situazione emerge chiaramente dalla documentazione fotografica e planimetrica agli atti). Per gli stessi motivi, occorre considerare che l’apprezzamento anticipato delle prove operato dall’autorità di prime cure in merito alla medesima richiesta formulata dall’insorgente in sede di osservazioni, non risulta lesivo del suo diritto di essere sentito. La censura sollevata in proposito si rivela infondata. Il ricorso può quindi essere evaso nel merito, senza l’assunzione di ulteriori prove.
In tal senso, l’art. 14 cpv. 1 LCFo sancisce che sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
In applicazione della pena, l’autorità ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 7'500.-, calcolando fr. 10.- al mq per una superficie manomessa complessiva di ca. 750 mq.
Nega anzitutto di aver creato un vero e proprio sentiero, asserendo di essersi limitato a sistemare temporaneamente un antico e stretto passaggio con la posa di pali (senza recinzione) per il transito dei bovini. Contesta che si tratti di un’utilizzazione dannosa, poiché ritiene che non si intralcia né si mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Soggiunge che detto passaggio è anche atto a facilitare le opere di manutenzione che gli incombono quale proprietario e può essere autorizzato come accesso agricolo nel senso dell’art. 22 RLCFo. Specifica che la pista agricola è stata realizzata al di fuori dell’area boschiva e rimette in discussione che la superficie recintata dove è stato creato un passaggio affinché il bestiame si possa riparare in caso di cattive condizioni climatiche (e non una piazza di giro) possa ritenersi bosco, dato che la vegetazione spontanea ivi presente non adempirebbe i criteri posti dalla legge per essere qualificata quale foresta e neppure il piano di accertamento dell’area forestale fugherebbe ogni dubbio in proposito. In ogni caso contesta di aver perturbato il suolo boschivo, sottolineando che nessun albero è stato tolto e neppure il terreno è stato manomesso. Unico scopo di detti interventi è quello di collegare le parti dei terreni di sua proprietà utilizzate per l’attività agricola e consentire il passaggio agli animali al pascolo, permettendo una migliore gestione della sua azienda, che si confronta quotidianamente con altre di maggiori dimensioni.
In conclusione e a titolo abbondanziale, egli si duole del fatto che la multa irrogatagli violerebbe il principio generale della commisurazione della pena alla gravità dell’infrazione commessa e soprattutto alla colpa.
Altrettanto palese è il fatto che gli interventi contestati riguardano un’area che dal catasto risulta boschiva.
In merito all’entità delle manomissioni, va detto che, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di prime cure a pag. 3 della risposta 25 gennaio 2008, sulla base della documentazione fotografica di cui al rapporto di segnalazione 7 agosto 2007, a pag. 3, non vi è sufficiente riscontro in merito alla presenza di ceppaie estirpate e sbancamenti di terreno in area boschiva, del resto contestati dall’insorgente sulla base della documentazione fotografica (di buona qualità) prodotta. Non ci si può esimere dal far rimarcare che la maggior parte delle foto accluse al rapporto di segnalazione 5 settembre 2007 si riferiscono invero alla pista agricola creata al di fuori dell’area forestale. Invano si cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che attestino il transito con mezzi motorizzati avanzato dall’autorità a pag. 3 delle osservazioni 25 gennaio 2008, fattispecie mai rimproverata in quanto tale al ricorrente e che esula pertanto dalla presente disamina.
Al di là di queste ultime precisazioni sull’entità degli interventi eseguiti, occorre comunque concludere che vi è stata una chiara violazione della legge.
Che un’utilizzazione dannosa sia suscettibile di essere autorizzata ex art. 22 RLCFo, in deroga al divieto generale – decisione che avviene in ogni caso a discrezione dell’autorità e solamente a determinate condizioni –, nulla muta alla materialità dell’infrazione. Neppure la finalità – seppur non contestata – degli interventi e l’importanza socio-economica dell’agricoltura giustificano, a non averne dubbio, la violazione della legge.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, lasciando tuttavia invariati gli oneri di primo grado. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 100.-.
Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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