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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.473
Data decisione, Autorità: 19.05.2009, PRPEN
Titolo: Guidare in stato di ubriachezza (min. 0.68 max. 1.04 grammi per mille), superare il limite di velocità (70 km/h su 50 km/h) e omettere di prestare la precedenza all'autovettura proveniente da destra
Incarto n. 10.2008.473 DA 4158/2008
Bellinzona 19 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.68 - max. 1.04 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui ammessa in circa 70 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo prioritario __________ targato __________ condotto da LESA 3 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli e il ferimento del conducente. L’autovettura __________ cozzava poi contro la vettura __________ targata __________ di LESA 1 ivi regolarmente posteggiata;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4158/2008 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 novembre 2008;
indetto il dibattimento 19 maggio 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 11 marzo 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato la seguente modifica al capo d’imputazione n. 2:
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito nel tentativo di immettersi in __________ proveniendo da __________, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo prioritario __________ targato __________ condotto da LESA 3 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli e il ferimento del conducente. L’autovettura __________ cozzava poi contro la vettura __________ targata __________ di LESA 1 ivi posteggiata;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
sentiti i testi __________ e __________ ;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di grave infrazione alla LCStr, rileva che l’infrazione per ebrietà non è qualificata. Infine postula il riconoscimento di ripetibili come a nota prodotta per fr. 3'068.55;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto a __________ l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.68 - max. 1.04 grammi per mille)?
1.2. grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, a __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito nel tentativo di immettersi in __________ proveniendo da via __________, negligentemente omesso di concedere la precedenza al motoveicolo prioritario __________ targato __________ condotto da LESA 3 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli e il ferimento del conducente. L’autovettura __________ cozzava poi contro la vettura __________ targata __________ di LESA 1 ivi posteggiata?
In caso di condanna quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
Devono essere riconosciute ripetibili e se sì in quale misura?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 91 cpv. 1 LCStr, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub 1.1., negativamente al quesito posto sub 1.2, come segue agli altri quesiti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4158/2008 del 3 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione;
pone a carico dello Stato ripetibili parziali in fr. 1'200.— (milleduecento);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (2963),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 60.-- testi
fr. 760.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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