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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.161
Data decisione, Autorità: 18.05.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già indiziato e già denunciato quale istante
Incarto n. 60.2009.161
Lugano 18 maggio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.4.2009 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e a fotocopiare gli atti di cui agli incarti penali MP __________ e MP __________, entrambi nel frattempo archiviati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.
A seguito della segnalazione 10.10.2008 da parte della Magistratura dei minorenni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico, tra l’altro, di IS 1 per l’ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.2.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (NLP __________ – inc. MP __________).
Il citato decreto è pure regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.
Questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta per presentare eventuali osservazioni, poiché IS 1 è stato parte (in qualità di indiziato e denunciato) ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nelle fattispecie in esame, pur essendo stato il qui istante parte (quale indiziato e denunciato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ e copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ vengono trasmesse al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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