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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.162
Data decisione, Autorità: 18.05.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già denunciata e già rappresentante della parte lesa quale istante
Incarto n. 60.2009.162
Lugano 18 maggio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.4.2009 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e a fotocopiare gli atti di cui agli incarti penali MP __________ e MP __________, entrambi nel frattempo archiviati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Lo stesso è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.
A seguito della segnalazione 10.10.2008 da parte della Magistratura dei minorenni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico, tra l’altro, di IS 1 per l’ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.2.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (NLP __________ – inc. MP __________).
Il citato decreto è pure regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.
Questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta per presentare eventuali osservazioni, poiché IS 1 ha rappresentato il di lei figlio quale parte lesa al procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ rispettivamente è stata parte (in qualità di denunciata) al procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________, entrambi nel frattempo archiviati.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nelle fattispecie in esame, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciata) nel procedimento di cui all’incarto penale MP __________, rispettivamente rappresentante della parte lesa (il di lei figlio) nel procedimento di cui all’incarto penale MP __________, entrambi nel frattempo archiviati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ e copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ vengono trasmesse al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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