AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2007.237
Data decisione, Autorità: 08.05.2009, IICCA
Titolo: Valutazione della deposizione testimoniale di dipendente di una parte, estensione della rappresentanza
Incarto n. 12.2007.237
Lugano 8 maggio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.98 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 9 febbraio 2006 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 25'000.- oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 12 ottobre 2007;
appellante l’attore che con atto d’appello del 5 novembre 2007 postula la riforma del querelato giudizio nel senso che sia accolta la petizione e che la convenuta sia condannata a versargli la somma di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le istanze;
mentre la convenuta nelle osservazioni del 4 gennaio 2008 chiede che l’appello sia respinto e sia confermata la sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti,
considerato
in fatto:
A. AP 1 ha dato in locazione a P__________ il Ristorante G__________ di A__________. Il conduttore doveva al proprietario dell’immobile diversi canoni di locazione e il 14 gennaio 2002 ha dato istruzioni alla AO 1 di versare in favore di AP 1 l’importo risultante dal valore di riscatto della sua polizza di libero passaggio “a consegna della sentenza di divorzio” (doc. B). La lettera, indirizzata a P__________ su carta intestata della compagnia di assicurazione, è stata sottoscritta dal consulente previdenziale __________ e per accordo dall’assicurato medesimo. AP 1 non ha ricevuto quanto gli era dovuto dal conduttore e a una sua richiesta di informazioni la compagnia di assicurazioni gli ha comunicato che l’assicurato aveva in un secondo tempo modificato l’ordine di pagamento (doc. D).
B. Con petizione del 9 febbraio 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo che AO 1 fosse condannata a versargli fr. 25'000.- in adempimento dell’accordo 14 gennaio 2002. La convenuta si è opposta alla petizione con la risposta 28 aprile 2006, sostenendo di non aver mai avuto relazioni contrattuali con l’attore e di non aver mai assunto alcun impegno nei suoi confronti. Nei successivi allegati scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie domande, che hanno ribadito nei memoriali conclusivi e nel dibattimento finale dell’11 maggio 2007.
C. Statuendo il 12 ottobre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 850.- a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'200.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorto contro la sentenza pretorile e con atto di appello del 5 novembre 2007 chiede che essa sia riformata e che la petizione sia integralmente accolta. La convenuta nelle proprie osservazioni postula la reiezione del gravame e protesta tassa di giustizia, spese e ripetibili.
e ritenuto
in diritto:
Il Pretore è giunto alla conclusione che la dichiarazione doc. B era la conferma all’assicurato di un’istruzione di pagamento che costui aveva dato al consulente previdenziale, che come tale non comportava alcun impegno della convenuta nei confronti dell’attore. Il primo giudice si è in particolare fondato su quanto deposto dal consulente assicurativo P__________. Questi ha affermato di avere esplicitamente indicato all’attore che la relazione contrattuale esisteva tra la compagnia di assicurazioni e l’assicurato, il quale, nonostante la conferma contenuta nel doc. B, avrebbe in qualsiasi momento potuto modificare tale disposizione. Il testimone ha altresì dichiarato di non aver agito in tale frangente in rappresentanza della convenuta, ciò che nemmeno era abilitato a fare.
L’appellante rimprovera al Pretore di aver fondato il proprio giudizio sulla deposizione testimoniale del consulente previdenziale, ritenuta attendibile, senza aver sufficientemente considerato che costui aveva un manifesto interesse all’esito della lite in quanto alle dipendenze della convenuta. Infatti, nel caso di sentenza sfavorevole a quest’ultima, il consulente potrebbe essere chiamato a risarcirla per una sua responsabilità grave, tenuto conto che non avrebbe informato a sufficienza l’attore dei reali effetti della dichiarazione di cui al doc. B. L’attore adduce che la dichiarazione in questione, redatta su carta intestata della convenuta, era chiara e inequivocabile e che su tale base egli ha in buona fede compreso che la compagnia di assicurazione aveva assunto un preciso impegno nei suoi confronti. Del resto, prosegue l’appellante, il consulente previdenziale dipendente della convenuta ha rappresentato quest’ultima, che è dunque vincolata e deve risarcire il pregiudizio subito dall’attore. Aggiunge quest’ultimo che mai avrebbe avviato una causa civile se avesse avuto il sospetto che quanto pattuito non aveva valore giuridico.
La dichiarazione su cui l’attore fonda le sue pretese è uno scritto indirizzato all’assicurato, debitore dell’attore, su carta intestata della convenuta sulla quale figura la dicitura “P__________, consulente previdenziale”, a firma di costui e dell’assicurato medesimo, del seguente tenore: “con la presente le confermo che nel momento in cui mi verrà consegnata la sentenza di divorzio provvederemo al versamento del valore di riscatto della polizza di libero passaggio …. Come da sue istruzioni provvederemo ad effettuare il versamento quale saldo e garanzia affitto locali da lei presi in gestione. Il titolare dei locali, il signor AP 1, con il conto presso la …. di L__________, dovrà pertanto ricevere l’intero importo a suo beneficio derivante da tale contratto. Resto pertanto in attesa di tali documenti…” (doc. B). Lo scritto non è stato firmato dall’attore, che era presente all’incontro in occasione del quale la lettera è stata redatta (deposizione del consulente previdenziale , verbale 18 gennaio 2007). Il consulente previdenziale ha spiegato di aver scritto tale dichiarazione su richiesta dell’assicurato, in occasione di un incontro al quale aveva partecipato anche l’attore con un suo conoscente. Egli ha aggiunto di aver illustrato all’attore che la compagnia non aveva alcun impegno contrattuale nei suoi confronti e che non si sarebbe potuta opporre a un’eventuale modifica delle istruzioni di pagamento da parte del suo assicurato (verbale cit., pag. 2). Da qui anche la formulazione della dichiarazione, intesa come comunicazione del consulente all’assicurato, a conferma delle istruzioni date da quest’ultimo. Il testimone ha riferito che una comunicazione del genere, senza alcun vincolo da parte della convenuta, non richiedeva la firma dell’agente generale, necessaria invece per ogni dichiarazione a carattere vincolante per la convenuta. Nell’aprile 2002, come esposto dal testimone, l’assicurato ha poi modificato le proprie istruzioni di pagamento, revocando l’ordine di versare la somma all’attore. L’agente generale della convenuta, R, ha dal canto suo riferito che i consulenti inviano varie comunicazioni ai clienti, le quali non hanno alcun valore giuridico per la società e non possono in alcun modo modificare il contenuto dei contratti ufficiali tra il cliente e la compagnia di assicurazione. L’agente generale ha dichiarato che la procedura per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio al loro assicurato era stata rispettata dal consulente previdenziale in quanto tutta la documentazione necessaria era presente, e che la dichiarazione doc. B non creava alcun vincolo per la compagnia (deposizione testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2007 pag. 4).
L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza. Per quanto concerne le testimonianze, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti basati sulla deposizione e quelli deducibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione da una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi B. / Trezzini F., Codice di procedura ticinese massimato e commentato, nr. 34 ad art. 90). Nella fattispecie, il semplice fatto che esista un rapporto lavorativo, e dunque una certa subordinazione tra il consulente previdenziale sentito come testimone e l’appellata, non è sufficiente ad intaccare la credibilità della testimonianza rilasciata, in assenza per altro di grave discordanza tra quest’ultima e le restanti prove acquisite agli atti. Non vi sono dunque motivi per mettere in dubbio l’attendibilità del testimone.
L’attore ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto chinarsi sulla questione del potere di rappresentanza del consulente previdenziale della convenuta e sulla portata dell’art. 33 cpv. 3 CO in quanto egli era perfettamente in buona fede, poiché non gli era stato comunicato che la compagnia convenuta non poteva assumersi alcun impegno nei suoi confronti. A torto. L’art. 33 cpv. 3 CO prevede che se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza a un terzo, la sua estensione nei confronti di quest’ultimo è giudicata in base all’avvenuta comunicazione (DTF 131 III 511 consid. 3.2 pag. 518). La comunicazione può avvenire anche per atti concludenti, con un comportamento che, interpretato secondo il principio dell’affidamento, può essere inteso quale comunicazione della facoltà di rappresentanza. La protezione del terzo presuppone quindi l’adempimento di due condizioni: la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo e la buona fede di quest’ultimo. L’istruttoria ha dimostrato che la convenuta non ha assunto alcun obbligo nei confronti dell’attore con la redazione del doc. B. In ogni caso l’appellante non ha provato che essa gli abbia comunicato la facoltà di rappresentanza del consulente previdenziale, neppure per atti concludenti. Manca quindi una delle condizioni richieste dall’art. 33 cpv. 3 CO, sicché l’attore non può prevalersene e non è necessario esaminare oltre il quesito della sua buona fede. L’appello si rivela quindi infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,
pronuncia:
L’appello 5 novembre 2007 di AP 1 è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 450.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla convenuta fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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