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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.180
Data decisione, Autorità: 07.05.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
Incarto n. 60.2009.180
Lugano 7 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.5.2009 presentata da
IS 1 patr. da: avv. PR 1PR 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale a suo carico sfociato in un decreto d’accusa (DA __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 6/7.5.2009, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
2.Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – tramite il proprio patrocinatore IS 1 chiede di accedere agli atti dell’incarto penale, in riferimento al procedimento amministrativo aperto dalla Sezione della circolazione.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Copia degli atti dell’incarto MP __________ viene trasmessa al patrocinatore dell’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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