AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.350
Data decisione, Autorità: 03.02.2009, PRPEN
Titolo: Sottrarre un motoveicolo alla moglie e aver guidata sprovvisto di licenza di condurre
Incarto n. 10.2008.350 DA 3198/2008
Bellinzona 3 febbraio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto il motoveicolo Honda targato __________ __________, per farne uso;
fatti avvenuti __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
per avere condotto il motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 1. settembre 2008 n. 3198/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 300.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2008;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2009, al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con lettera 11 novembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il quale ammette il reato di cui al secondo capo d’imputazione, mentre chiede il proscioglimento dall’accusa di furto d’uso. Per quanto riguarda la pena si rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. furto d'uso, per aver sottratto a __________ il motoveicolo Honda targato __________ __________, per farne uso?
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per avere condotto a __________ il motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 1 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito posto sub 1.2., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli altri quesiti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3198/2008 del 1 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di furto d’uso;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80780),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster