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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.140
Data decisione, Autorità: 23.04.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
Incarto n. 60.2009.140
Lugano 23 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/9.4.2009 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale MP __________ / NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 1.4.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8/9.4.2009, segnalando di non avere particolari osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché le parti non hanno richiesto la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico segnala di non avere particolari osservazioni da formulare in merito.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
IS 1 è autorizzato a esaminare l’incarto penale MP __________ / NLP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessita.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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