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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.80
Data decisione, Autorità: 23.04.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
Incarto n. 60.2009.80
Lugano 23 aprile 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.2./3.3.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della decisione riguardante l’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con decisione 28.4.2006 questa Camera ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi l’istanza di promozione dell’accusa 23/28.12.2003 presentata da PI 2 per il tramite del suo patrocinatore, annullando parzialmente il surriferito decreto di non luogo a procedere, ordinando parimenti al magistrato inquirente di completare le informazioni preliminari (inc. CRP __________). Con decisione 12.8.2007 il Tribunale federale ha confermato la parte del decreto di non luogo a procedere che è stata confermata da questa Camera (decreto di non luogo a procedere 18.1.2005, NLP __________ dell’incarto MP __________).
Il 18.1.2008 il procuratore generale ha emanato un altro decreto di non luogo a procedere per le ipotesi di reato di abbandono, discriminazione razziale, favoreggiamento e abuso di autorità nei confronti di __________ __________ __________ __________, rispettivamente per le ipotesi di reato di sequestro di persona e rapimento nei confronti di __________ __________ __________ __________ e per l’ipotesi di reato di coazione nei confronti di __________ __________ __________ __________, tenendo conto della decisione 28.4.2006 di questa Camera (inc. CRP __________) e dell’estensione della denuncia/querela del 16.6.2006 presentata da PI 2 (NLP __________ dell’incarto MP __________).
Il citato decreto è cresciuto in giudicato, dopo che PI 2 ha ritirato l’istanza di promozione dell’accusa presentata a questa Camera il 28/29.1.2008 avverso il surriferito decreto di non luogo a procedere (decreto di stralcio 26.2.2008, inc. CRP __________).
Questa Camera, considerati i motivi alla base della richiesta e la giurisprudenza di cui ai seguenti considerandi, non ha ritenuto necessario di interpellare PI 2.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Con decisione del 14.2.2007 questa Camera ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP (cfr., nel dettaglio, decisione 14.2.2007, inc. 60.2007.23).
Nel caso in esame – considerata la surriferita giurisprudenza e ritenuti inoltre i motivi addotti dalla IS 1 nella sua istanza e la finalità della sua richiesta – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere, in copia, le decisioni che si riferiscono al procedimento penale di cui all’incarto MP __________.
Copia del decreto di non luogo a procedere 16.12.2004 (NLP __________), della sentenza 28.4.2006 (inc. CRP __________), del decreto di non luogo a procedere 18.1.2008 (NLP __________) e della sentenza 26.2.2008 (inc. CRP __________) vengono trasmesse all’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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