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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.6
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per ritiro
Incarto n.
10.2007.6
Lugano
9 aprile 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 7 marzo 2007 da
IS 1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
volta a ottenere il pagamento di fr. 8'828.60 oltre
interessi al 5% a titolo di diritti d’autore;
preso atto che la convenuta è stata sciolta il 15
ottobre 2007 d’ufficio per mancanza di recapito e vista la domanda 1° aprile
2009 dell’attrice, la quale dichiara di ritirare la petizione, non avendo
potuto ottenere la reiscrizione della convenuta ai sensi dell’art. 713b CO;
considerato che nella commisurazione della tassa di
giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza,
mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo più
esistenza giuridica;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
-
La
petizione 7 marzo 2007 è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
La
tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-),
rimangono a carico dell’attrice. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad
almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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