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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.1
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per ritiro
Incarto n.
10.2009.1
Lugano
9 aprile 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
chiamata a dar seguito all’istanza di conciliazione promossa –in materia
di diritti d’autore– il 16 gennaio 2009 da
IS 1
contro
CO 1
preso atto della comunicazione 2 aprile 2009 con cui l’istante ritira
la domanda di conciliazione (intesa al pagamento di fr. 8’041.95) a seguito del
fallimento della parte convenuta con stralcio della causa;
richiamati
gli art. 354 e segg. CPC
decreta: 1. La
causa inc. n. 10.2009.1 è stralciata dai ruoli per ritiro della domanda di
conciliazione 16 gennaio 2009.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
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Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad
almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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