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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.60
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo
Incarto n.
12.2009.60
Lugano
9 aprile 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 27 febbraio 2009 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la sentenza 16 febbraio 2009 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa (opposizione a procedimento
esecutivo civile del valore di fr. 330'000.-) promossa nei confronti dell'appellante
da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
richiamata la diffida 5 marzo 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale
al ricorrente veniva assegnato un termine di quindi giorni, scadente il 21
marzo 2009 per effettuare sul
c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr.
1'200.- a titolo di
anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
27 febbraio 2009 di AP 1 contro la sentenza 16 febbraio 2009 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (tassa fr. 70.-, spese fr.
30.-) sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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