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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.60
Data decisione, Autorità: 25.03.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Commissione delle petizioni e dei ricorsi quale istante
Incarto n. 60.2009.60
Lugano 25 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/17.2.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di cui all’incarto penale __________ della Magistratura dei minorenni inerente a PI 1;
premesso che la richiesta 12.2.2009 è stata inviata alla Magistratura dei minorenni, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera il 13/17.2.2009;
richiamato lo scritto 18/20.2.2009 del magistrato dei minorenni Reto Medici, che comunica di non avere alcuna osservazione da formulare;
richiamato altresì lo scritto 24/26.2.2009 di PI 1, che acconsente a mettere a disposizione della IS 1 la documentazione che lo riguarda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico dell’allora minorenne PI 1 (__________), sfociato nel decreto di prestazioni di lavoro 19.10.2004 emanato dall’allora magistrato dei minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (PRLA __________), regolarmente cresciuto in giudicato (inc. MM __________).
Come esposto in entrata, il magistrato dei minorenni comunica di non avere osservazioni da formulare in merito. PI 1, dal canto suo, non si oppone alla surriferita richiesta.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nella seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio designa delle Commissioni permanenti tra le quali figura anche la IS 1 [art. 20 lit. c della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17.12.2002 (RL 2.4.1.1.), di seguito LGC/CdS].
La IS 1 esamina e preavvisa le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative ad oggetti non assegnati ad altre Commissioni, le domande di naturalizzazione, le domande di grazia e i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni (cfr. art. 23 lit. a - lit. d LGC/CdS).
Di conseguenza, questa Camera autorizza il presidente della IS 1 istante __________ __________ ad accedere all’intero incarto penale MM __________ inerente a PI 1 presso la Magistratura dei minorenni, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria. Egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, la LGC/Cds ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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