AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.69
Data decisione, Autorità: 20.03.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. querelante / parte civile quale istante
Incarto n. 60.2009.69
Lugano 20 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.2.2009 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale d’interrogatorio di polizia;
premesso che la richiesta 17.2.2009 è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, segnalando parimenti di non avere osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito della segnalazione 23.10.2008 dell’IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone per l’ipotesi di reato di danneggiamento (inc. MP __________), sfociato, tra l’altro, nel decreto di accusa 28.1.2009 – completato e modificato il 5.2.2009 –, emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (DA __________).
Con la presente istanza l’IS 1, per il tramite della lic. iur. __________ del Servizio giuridico, chiede la trasmissione, in copia, del verbale d’interrogatorio 9.1.2009 di polizia nell’ambito del quale quest’ultima è stata interrogata in qualità di rappresentante della qui istante e di teste.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale querelante e parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Copia del verbale d’interrogatorio richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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